1. Esportazione di medicamenti contenenti sostanze controllate verso Paesi non appartenenti allo spazio Schengen da parte di viaggiatori malati, conformemente all'articolo 42 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup, RS 812.121.1)
Per i viaggi in Paesi che non appartengono allo spazio Schengen, raccomandiamo di rivolgersi direttamente alla rappresentanza consolare del Paese di destinazione per chiedere informazioni in merito alle disposizioni da considerare in questo caso. Gli indirizzi di contatto delle rappresentanze estere in Svizzera sono consultabili sul sito Internet del DFAE:
Certificato medico per il trasporto di medicamenti contenenti sostanze controllate
Certi Paesi esigono che chi entra sul loro territorio portando con sé medicamenti contenenti sostanze controllate sia munito di un certificato medico. Le informazioni necessarie per il Paese di destinazione possono essere ottenute presso la sua rappresentanza consolare. Sul sito di Swissmedic è possibile scaricare un modello di certificato in quattro lingue (tedesco, francese, italiano, inglese).
--> Modello di certificato medico.
Autorizzazioni dei Paesi di destinazione
Per trasportare medicamenti contenenti sostanze controllate, in alcuni Paesi occorre chiedere un'autorizzazione specifica. Questo punto va chiarito per tempo, prima di partire, rivolgendosi alla rappresentanza consolare o alle autorità competenti del Paese di destinazione. Se il documento è necessario, esso va richiesto all'autorità competente del Paese in cui si viaggia.
Quantità consentita
Se l'importazione di medicamenti contenenti sostanze controllate è consentita, in molti Paesi vige la quantità corrispondente a una durata di trattamento di 30 giorni, conformemente alle raccomandazioni dell'ONU.
Occorre chiedere le autorizzazioni per tempo. Swissmedic non rilascia autorizzazioni di esportazione per medicamenti contenenti sostanze controllate per uso medico personale.
2. Importazione di medicamenti contenenti sostanze controllate in Svizzera, conformemente all'articolo 41 dell'ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup, RS 812.121.1)
I medicamenti contenenti sostanze controllate per uso medico possono essere importati in Svizzera senza autorizzazione di importazione per una durata di trattamento di 30 giorni. L'importazione per terzi non è ammessa. Le disposizioni di importazione vigono anche per il transito.
Modello di certificato medico per pazienti che devono trasportare all'estero medicamenti che contengono stupefacenti e/o sostanze psicotrope per il trattamento personale
Il modello messo a disposizione da Swissmedic è stato ripreso, con qualche minima modifica, dal modello pubblicato dall'Ufficio delle Nazioni Unite contro la Droga e il Crimine (United Nations Office on Drugs and Crime UNODC) nelle «GUIDELINES FOR NATIONAL REGULATIONS CONCERNING TRAVELLERS UNDER TREATMENT WITH INTERNATIONALLY CONTROLLED DRUGS». Non si tratta di un formulario riconosciuto ufficialmente. Ciò significa che occorre osservare le disposizioni di legge in vigore nei Paesi di destinazione o nei Paesi di transito.
Conformemente all'articolo 42 capoverso 1 dell'ordinanza del 25 maggio 2011 sul controllo degli stupefacenti (OCStup; RS 812.121.1) l'esportazione di stupefacenti per il trattamento personale a partire dalla Svizzera è in linea di massima ammessa senza autorizzazione specifica per una durata di trattamento di 30 giorni. Swissmedic raccomanda tuttavia di portare sempre con sé, all'estero, un certificato medico per i medicamenti soggetti a ricetta. Non bisogna dimenticare, infatti, che anche medicamenti come il Valium® e altre sostanze psicotrope sono considerati stupefacenti e nella maggior parte dei Paesi sono sottoposti a controlli.
Per i Paesi che richiedono ai viaggiatori un'autorizzazione per trasportare stupefacenti, il modello può fungere da formulario di richiesta per le autorità competenti del Paese di destinazione.