Esecuzione di test antigenici rapidi SARS-CoV-2 al di fuori dei laboratori autorizzati dopo la scadenza dell’ordinanza 3 COVID-19 non più consentita dal 1° luglio 2024

01.07.2024

Durante la pandemia, gli studi medici, le farmacie, gli ospedali, le case di riposo e di cura e gli istituti medico-sociali, nonché i centri di test gestiti dal Cantone o su suo incarico hanno svolto un ruolo decisivo nella lotta contro il coronavirus. L’ordinanza 3 COVID-19 prevedeva che in queste strutture potessero essere eseguiti test antigenici rapidi per il rilevamento diretto del SARS-CoV-2 sul singolo paziente (test rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale), senza che queste strutture dovessero disporre di un’autorizzazione di laboratorio da parte di Swissmedic, ma solo se autorizzate e monitorate dal Cantone (art. 24 e art. 24d, ordinanza 3 COVID-19).

Dopo la scadenza della validità dell’ordinanza 3 COVID-19 il 30 giugno 2024, non è più consentito l’impiego di test antigenici rapidi SARS-CoV-2 per uso professionale al di fuori dei laboratori autorizzati da Swissmedic (cfr. art. 16 cpv. 1 della legge sulle epidemie).