In futuro i certificati di omologazione per tutti i medicamenti veterinari avranno il formato di Swissmedic e potranno essere scaricati dal portale.
1 Domande generali
Sì.
No, i titolari delle omologazioni dovranno sostituire «IVI» con «Swissmedic» alla prima occasione che si presenta (al di fuori delle modifiche apportate anche autonomamente; cfr. in merito la domanda 3.3).
2 Domande relative all’informazione sul medicamento
No, ai vaccini si dovrà applicare in futuro la prassi di Swissmedic, in base alla quale il titolare dell’omologazione deve presentare una richiesta se, per motivi tecnici, l’informazione professionale non può essere stampata in 3 lingue. Inoltre, la pubblicazione nel CMV deve in ogni caso avvenire in 3 lingue.
Si.
Esempio: CCID50: la quantità di virus statisticamente determinata che infetta presumibilmente il 50% delle colture cellulari inoculate
Sì, eventualmente con la domanda di modifica necessaria.
In linea di principio, le frequenze devono essere indicate secondo lo schema.
Per lo schema stesso, secondo il modello IP vale quanto segue:
Alla presenza di pochi effetti collaterali con indicazione della frequenza oppure di effetti collaterali senza indicazione della frequenza, si può omettere l’elenco delle incidenze menzionato sopra e si può indicare solo l’incidenza in questione, mettendola tra parentesi, direttamente accanto all’effetto collaterale.
Esempio: «Rara: allergia (più di 1 ma meno di 10 su 10 000 animali trattati)».
Sì, i titoli con i numeri non possono essere stralciati. Le proprietà immunologiche scientifiche possono eventualmente essere menzionate nel capitolo 5 «Proprietà farmacologiche» direttamente sotto il codice ATCvet (ma senza inserire dichiarazioni a carattere pubblicitario).
Sì, la rappresentazione chiara non dovrà solo rimanere invariata, ma in futuro potrà anche essere adottata per i prodotti farmaceutici.
Sì, le abbreviazioni/descrizioni sono in ogni caso corrette (anche per i prodotti farmaceutici).
No, in futuro si potranno menzionare tutti i formati delle confezioni secondo l’omologazione (analogamente alla prassi di Swissmedic).
Sì. Da adesso anche per i prodotti farmaceutici è sufficiente indicare il nome e il luogo (sede dell’azienda secondo l’estratto del registro di commercio).
3 Domande sulle confezioni
No. Sulle confezioni oltre ai principi attivi dovranno essere menzionati solo gli adiuvanti; tutte le altre sostanze solo nell’informazione professionale alla rubrica 2 (soggette all’obbligo di dichiarazione = sostanze ausiliarie rilevanti ai fini di un uso sicuro).
Anche per i medicamenti veterinari omologati presso SMC il codice EAN non è obbligatorio. In assenza di un codice EAN, il numero di omologazione non può essere integrato in esso ed è quindi riportato da qualche parte sulla confezione «Swissmedic NNNNN nnn» (NNNNN = numero di omologazione, nnn = codice d’imballaggio).
Nota: i codici d’imballaggio sono ora disponibili anche per i medicamenti veterinari immunologici: appaiono sui certificati di omologazione e possono essere inseriti direttamente nei testi dalle aziende non appena sono noti e alla prima occasione (per analogia sostituzione di «IVI» prima del numero di omologazione con «Swissmedic»). (cfr. domanda 3.3)
Per l’adeguamento (ristampa) delle confezioni per i medicamenti immunologici, dopo il loro trasferimento da IVI a Swissmedic, vale un termine di attuazione straordinario di 2 anni. Al più tardi a partire dal 1.1.2025, le confezioni devono quindi soddisfare pienamente i requisiti di cui all’art. 12 in combinato disposto con l’allegato 6 dell’ordinanza per l’omologazione di medicamenti (OOMed, RS 812.212.22).
I testi modificati devono essere inviati preferibilmente al CMV insieme al certificato di omologazione attuale di Swissmedic, in particolare se le modifiche vanno oltre l’adeguamento del numero di omologazione e dei codici delle confezioni (p. es. adeguamento della designazione del medicamento al certificato di omologazione di Swissmedic). Si prega di mettere in copia tam@swissmedic.ch.
In via eccezionale è possibile adeguare autonomamente la designazione dei medicamenti veterinari alla designazione stabilita da Swissmedic nell’ambito del trasferimento secondo il certificato di omologazione attuale. (Cfr. anche la domanda 3.4).
La composizione del principio attivo viene ora registrata solo in modo generico (U invece di un’unità differenziata). Le informazioni precise si trovano nell’IP approvata. In linea di principio, i certificati di omologazione non hanno alcuna rilevanza giuridica. Dal punto di vista giuridico è sempre rilevante la decisione attuale – finché non c’è una decisione di Swissmedic, continua a valere quella dell’IVI – in relazione all’informazione professionale approvata.