Le informazioni più importanti sono riportate nelle guide complementari Modifiche MVet HMV4, Requisiti formali HMV4 (soprattutto il capitolo 3.12) e nel formulario Modifiche MVet HMV4, consultabili sul sito web di Swissmedic.
- 1 Requisiti formali
- 2 Modifiche amministrative
- 3 Modifiche della qualità
- 4 Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza
- 5 Modifica del principio attivo, del dosaggio, della forma farmaceutica, del modo di somministrazione o della specie animale bersaglio destinata alla produzione alimentare
- 6 Altre domande
1 Requisiti formali
Se è stato presentato il tipo di modifica sbagliato, ciò sarà comunicato mediante decisione incidentale al richiedente, che dovrà perfezionare la notifica della modifica, inoltrando il tipo corretto. Se la modifica non può essere accettata/approvata, in casi rari potrà essere richiesta la revoca della modifica già attuata.
In questi casi viene emessa una decisione incidentale. La notifica deve poi essere presentata come modifica con valutazione (termine «Abbreviato»). Se prima della presentazione della corrispondente modifica senza valutazione si accerta che il termine è stato superato, la domanda deve essere presentata sin dall’inizio come modifica con valutazione (termine «Abbreviato»). Pertanto vengono applicate le prescrizioni sugli emolumenti e sulle scadenze della modifica con valutazione (termine «Abbreviato»).
Sì. Ai sensi dell’art. 25a OM, le modifiche senza valutazione devono essere notificate per iscritto a Swissmedic dopo la loro attuazione. La data di implementazione deve quindi riferirsi al passato ed essere indicata necessariamente nel formulario Modifiche MVet HMV4.
È fatta eccezione per i casi in cui le modifiche senza valutazione sono parte di una domanda multipla contenente anche modifiche con valutazione. In questi casi l’attuazione può avvenire solo dopo l’approvazione delle modifiche della domanda multipla e l’indicazione di una data di implementazione non è obbligatoria. Se però la modifica senza valutazione è stata già attuata come parte della domanda multipla, anche in questo caso Swissmedic richiede una data di implementazione.
Eventuali prescrizioni divergenti sull’obbligo di indicare la data di implementazione nel formulario Modifiche MVet HMV4 sono menzionate in quest’ultimo.
Swissmedic si basa sulla definizione fornita dalla EMA nelle sue Q&A.
Implementazione di una modifica della qualità senza valutazione: momento in cui l’azienda integra la modifica nel proprio sistema di qualità. A questo proposito, in Svizzera ci si deve attenere a quanto prescritto dallo specifico sistema di qualità nazionale.
Implementazione di una modifica senza valutazione per i testi dell’informazione sul medicamento e/o delle confezioni: momento del rilascio/dell’approvazione aziendale dei testi rivisti dell’informazione sul medicamento e/o delle confezioni. Anche in questo caso per la Svizzera sono rilevanti le specifiche prescrizioni nazionali.
La data di implementazione va indicata nel formato «GG.MM.AAAA».
In linea di principio, è possibile inoltrare questo tipo di presentazione con una domanda multipla. È però necessario valutare la ragionevolezza di questo raggruppamento. Swissmedic raccomanda quindi di presentare come domanda multipla esclusivamente quelle domande fra le quali sussiste un nesso nei contenuti.
In caso di modifiche senza valutazione che implicano una modifica dei testi dell’informazione sul medicamento, lo stato dell’informazione deve essere aggiornato in base alla data di implementazione (cfr. le spiegazioni nei modelli Informazione professionale e Foglietto illustrativo dei medicamenti veterinari).
In caso di modifiche con valutazione e termine «Abbreviato» che implicano una modifica dei testi dell’informazione sul medicamento, lo stato dell’informazione deve essere aggiornato alla data di presentazione della domanda (cfr. le spiegazioni nei modelli Informazione professionale e Foglietto illustrativo dei medicamenti veterinari).
In caso di modifiche senza valutazione o di modifiche con valutazione e termine «Abbreviato», alle aziende non viene concessa la possibilità di una proroga del termine in caso di correzioni. Per entrambi i tipi di modifica sono consentiti per le correzioni al massimo 30 giorni di calendario.
Un formulario costituito dalla parte amministrativa (capitoli 1-7) unitamente alla modifica proposta (p. es. F.I.a.1.a «nuovo fabbricante di principi attivi con DMF»). Nella parte amministrativa, occorre riprodurre la tabella al capitolo 1 (informazioni di base) in un numero di copie corrispondente alla quantità dei numeri di omologazione/medicamenti e le si deve compilare in modo appropriato.
Per le domande di modifica senza valutazione e di modifiche con valutazione e termine «Abbreviato», Swissmedic non richiede alcuna lettera di accompagnamento, a condizione che non siano necessarie ulteriori informazioni o motivazioni rispetto a quelle indicate nel formulario Modifiche MVet HMV4.
Sì, i medicamenti in co-marketing devono applicare gli adeguamenti alla versione rivista della OOMed (dichiarazione completa) solo dopo che sono stati attuati per il preparato di base.
No, in una domanda multipla tutte le informazioni e le modifiche proposte vanno presentate in un unico file pdf.
Come fatto finora, si deve presentare un formulario per ciascun medicamento/numero di omologazione e non per ogni dosaggio di medicamento. Questa regola vale anche per altre domande (p. es. rinnovo).
No, le modifiche E.106 non possono essere presentate come domande collettive né come domande collettive multiple, perché non soddisfano le prescrizioni ai sensi dell’art. 22b OOMed concernente le domande collettive.
Le domande di modifica presentate nell’ambito delle domande di nuova omologazione in corso non vengono registrate come domande separate, ma confluiscono nella valutazione in corso della nuova omologazione. La presentazione di altri documenti durante l’elaborazione di una domanda o la presentazione di una modifica durante una procedura di nuova omologazione in corso può comportare un supplemento di tempo ed eventualmente un emolumento supplementare (cfr. Guida complementare Termini per le domande di omologazione HMV4, capitolo 1.1 «Tempo aggiuntivo»).
Tutte le modifiche di una domanda multipla vengono concluse insieme. Se c’è quindi bisogno di correggere solo alcune modifiche della domanda multipla, allora si estende il tempo totale di elaborazione di tutte le modifiche della domanda multipla.
La presentazione del formulario Informazioni sul produttore HMV4 è necessaria per questo tipo di domanda solo se cambia il confezionatore secondario.
Questa modifica non è riportata nel formulario Modifiche MVet HMV4, poiché non deve essere richiesta dai titolari dell’omologazione sotto forma di domanda separata. La modifica viene confermata all’interno di Swissmedic con la domanda di modifica dell’autorizzazione d’esercizio. (cfr. Guida complementare Modifica del nome o del domicilio del titolare dell’omologazione link)
2 Modifiche amministrative
No, E.106 vale esclusivamente per l’attuazione dei nuovi requisiti ai sensi della versione rivista della OOMed. Nell’ambito di una domanda multipla si possono presentare per un medicamento concreto, oltre ad E.106, ulteriori modifiche in blocco. Tuttavia, modifiche rilevanti ai fini della sicurezza non possono essere parte di domande multiple.
L’applicazione della dichiarazione completa per medicamenti in co-marketing deve avvenire come modifica A.101 e non separatamente.
In questo caso, non è necessario presentare una modifica A.100. Una A.1 è sufficiente.
Una modifica senza valutazione C.3
Sì, a condizione che queste modifiche concrete siano trattate in un Assessment Report (AR) dell’autorità di riferimento. Per quanto concerne le domande multiple, tutte le modifiche della domanda multipla devono essere riportate nello stesso AR.
Come modifica senza valutazione C.9, se gli adeguamenti non possono essere presentati nell’ambito di un’altra domanda.
La rinuncia al foglietto illustrativo deve essere presentata con una modifica amministrativa che non richiede una valutazione di tipo A.z, o nell’ambito di un’altra domanda di modifica dell’informazione sul medicamento comunque in sospeso.
3 Modifiche della qualità
Sì, la cancellazione di un sito di produzione che ricorre in diverse rubriche del formulario Informazioni sul produttore HMV4 può essere presentata come una modifica senza valutazione B.3 a).
In caso contrario, di norma va rispettata la formulazione del testo corrispondente (singolare o plurale) della modifica nel formulario Modifiche MVet HMV4.
Sì, è possibile. In caso contrario, di norma va rispettata la formulazione del testo corrispondente (singolare o plurale) della modifica nel formulario Modifiche MVet HMV4.
In caso di presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea (Ph. Eur.) nuovo o aggiornato si deve presentare una modifica per ogni CEP.
L’aggiunta di un sito di fabbricazione per il confezionamento primario e secondario deve essere presentata sotto forma di due modifiche separate: B.20 (per i prodotti finiti non sterili) o F.II.B.1 d) (per i medicamenti sterili) e B.21).
Sì, come modifica con valutazione e termine «Standard» F.I.f.1. È necessario che tutte le modifiche siano elencate in modo dettagliato nel confronto «Finora approvato» vs. «Richiesto».
Swissmedic accetta inoltre che diverse modifiche riguardanti lo stesso modello di modifica del capitolo F. «Modifiche della qualità con valutazione» vengano presentate come una modifica sul modello F.z b) termine «Standard». È necessario che nella sezione «Descrizione/motivazione» sia menzionato il numero del modello di modifica a cui si riferiscono le modifiche e che tutti i parametri modificati siano elencati in modo dettagliato nel confronto «Finora approvato» vs. «Richiesto». (cfr. Guida complementare Requisiti formali HMV4, capitolo 3.12).
Esempio:
F.z Altra modifica della qualità che richiede una valutazione
F.z |
Altra modifica della qualità che richiede una valutazione |
Documenti da presentare |
Termine |
N. SAP |
☐ a) |
|
|
Abbreviato |
5727 |
☐ b) |
|
|
Standard |
5734 |
Descrizione/motivazione della modifica
F.II.b.3. Modifica del processo di
fabbricazione del prodotto finito, compreso un prodotto intermedio utilizzato
per la fabbricazione del prodotto finito
a) 1x modifica minore del processo di fabbricazione
b) 1x introduzione di un sovradosaggio compensatore
c) 1x modifica del tempo di attesa di un prodotto sfuso
Finora approvato |
Richiesto |
a) Tempo di agitazione 1 ora b) Nessun sovradosaggio compensatore c) Tempo di attesa di un prodotto sfuso: 1 settimana |
a) Tempo di agitazione 30 min. b) 2% di sovradosaggio compensatore c) Tempo di attesa di un prodotto sfuso prima del riempimento: 2 settimane |
Le modifiche redazionali della parte 2 possono essere presentate come una modifica senza valutazione B.43. «Modifiche redazionali alla parte 2 della documentazione di omologazione se non è possibile includerle in una procedura futura relativa alla parte 2» (cfr. anche Guida complementare Requisiti formali HMV4, capitolo 3.12).
Per i tappi di gomma dei medicamenti a somministrazione parenterale, il fabbricante e/o la designazione precisa del tappo con specifica del fabbricante, nonché le specifiche del tappo devono essere indicati nel capitolo II.C.3 della documentazione della qualità. I tappi possono presentare le seguenti differenze, che possono influenzare la qualità del prodotto finito:
- trattamento delle superfici (p. es. rivestimento in silicone o teflon);
- tipo di tappo (p. es. gomma butilica), cioè con una composizione qualitativa e quantitativa diversa;
- dimensioni (anche divergenze lievi possono influire sulla tenuta del flaconcino sigillato).
Inoltre, il capitolo 3.2.9 della Ph. Eur. «Tappi di gomma per contenitori destinati a preparati acquosi per uso parenterale, polveri e polveri liofilizzate» riporta quanto segue: «Il fornitore deve garantire al fabbricante del preparato che la composizione dei tappi rimane invariata ed è identica a quella utilizzata per i tappi sottoposti alle verifiche di compatibilità.»
Pertanto, i fabbricanti di tappi di gomma di una forma farmaceutica parenterale possono essere cancellati tramite una domanda di modifica senza valutazione B.3.s) dal capitolo II.C.3. solo se in questo capitolo è indicato esplicitamente che vengono utilizzati solo tappi alternativi con la stessa composizione qualitativa e quantitativa e con specifiche identiche
No, una modifica senza valutazione è una procedura semplice e rapida per le modifiche minori senza valutazione dei dati. Pertanto, una condizione per la modifica B.45 è che non siano necessari dati aggiuntivi. Tuttavia, nella situazione descritta, i dati di stabilità devono essere valutati. Di conseguenza, sono necessarie una modifica senza valutazione B.45 e una modifica con valutazione F.I.d.1.c. Nell’ambito della modifica F.I.d.1, il richiedente deve confermare che gli studi di stabilità sono stati effettuati con il principio attivo nello stesso materiale di confezionamento indicato nel dossier CEP presentato alla DEQM. Per i CEP emessi prima del 1° settembre 2011 e per i quali nel CEP non è indicato alcun materiale di confezionamento, devono essere forniti anche i dettagli dei materiali di confezionamento utilizzati negli studi di stabilità.
La sterilizzazione finale dei componenti di confezionamento primario utilizzati nella fabbricazione asettica di medicamenti è un processo critico e la sterilità del contenitore primario è una caratteristica qualitativa decisiva per garantire la sterilità del medicamento. Pertanto, nel caso di siringhe preriempite e di altri tipi di contenitori primari sterilizzati riempiti con un procedimento asettico (p. es. preparati oftalmologici) e per i quali non viene eseguita alcuna ulteriore procedura di sterilizzazione dopo il riempimento e la chiusura del confezionamento primario, deve essere presentata una modifica con valutazione F.II.b.1.e. La domanda deve contenere documenti sulla conformità della sede ai requisiti GMP e indicazioni sul metodo di sterilizzazione. Se per la sterilizzazione non viene utilizzato un metodo Ph. Eur., devono essere presentati anche i dati di convalida (cfr. anche EMA/CHMP/CVMP/QWP/850374/2015).
Per un nuovo sito di fabbricazione di un prodotto finito possono essere sussunte in un’unica modifica F.II.b.1 le seguenti modifiche direttamente correlate alla modifica del sito di fabbricazione: modifiche del processo di fabbricazione, della dimensione del lotto e dei controlli applicati nel corso della fabbricazione per adattarli alle condizioni del nuovo sito di fabbricazione.
Tutte le modifiche direttamente correlate alla modifica del sito di fabbricazione che vengono richieste come parte di un’unica modifica F.II.b.1 devono essere elencate nel formulario Modifiche TAM e confrontate nella tabella Finora approvato / Richiesto.
Le modifiche che influiscono sul prodotto finito e non sono direttamente correlate al nuovo sito di fabbricazione richiesto, come le modifiche delle sostanze ausiliarie, dei parametri o dei limiti di specifica per il prodotto finito, del sistema di chiusura dei contenitori, compresi i fornitori, devono essere presentate come modifiche supplementari.
Poiché le modifiche di cui al punto F.V.b.1 sono modifiche specifiche dell’UE che non sono elencate nel formulario svizzero, esse possono essere presentate (anche nel quadro di una domanda multipla) in Svizzera come modifica F.z b) (Altra modifica della qualità che richiede una valutazione, termine «Standard»). Sotto la rubrica Descrizione/motivazione, è necessario indicare che la domanda è stata presentata nell’UE come modifica F.V.b.1. a), b) o c) e tutte le modifiche devono essere elencate nella tabella «Finora approvato/Richiesto».
4 Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza
No, una domanda di attuazione può essere presentata solo dopo la scadenza della protezione della documentazione del medicamento di riferimento.
È possibile apportare anche altre modifiche redazionali all’interno di una modifica con valutazione G.I.4. Non è necessario richiedere a tal fine una modifica senza valutazione C.9.
Se il medicamento di riferimento non è più omologato, i titolari dell’omologazione dei BWS senza innovazione ancora omologati, sono tenuti in linea di principio ad aggiornare loro stessi i testi dell’informazione sul medicamento, in modo che corrispondano all’attuale stato della scienza e della tecnica. Tuttavia, è anche possibile riprendere i testi dell’informazione sul medicamento in un altro BWS senza innovazione, se questo dispone di testi nuovi.
Questa prima attuazione deve essere presentata come modifica con valutazione e termine «Abbreviato» G.I.2 z).
Se successivamente i testi saranno sempre adattati allo stesso BWS senza innovazione, le seguenti domande possono essere presentate come modifica senza valutazione C.3, a patto che le condizioni ai sensi del formulario Modifiche MVet HMV4 siano soddisfatte.
5 Modifica del principio attivo, del dosaggio, della forma farmaceutica, del modo di somministrazione o della specie animale bersaglio destinata alla produzione alimentare
a) Sì, la supposizione è corretta. Un dosaggio aggiuntivo (più elevato) corrisponde a una modifica I.II.1 c) e può essere immesso in commercio con lo stesso nome commerciale, con integrazione del dosaggio, di norma in mg/ml.
b) Al nuovo dosaggio viene assegnato un nuovo numero di dosaggio e, di conseguenza, nuovi codici d’imballaggio per le nuove confezioni (cfr. guida complementare Modifiche MVet HMV4, capitolo 9.2).
c) In generale si può affermare che non viene assegnato un nuovo numero di omologazione se la modifica non ha un impatto significativo sulla qualità, la sicurezza o l’efficacia (cfr. Guida complementare Modifiche MVet HMV4, capitolo 9.2). In singoli casi Swissmedic decide in virtù della documentazione fornita.
È possibile presentare in qualsiasi momento una domanda che di norma comporta un nuovo numero di omologazione, per esempio una nuova forma farmaceutica.
Le modifiche che non comportano un nuovo numero di omologazione (di norma nuovo dosaggio in caso di forme solide e semisolide) possono essere presentate nell’ambito della procedura in corso per la prima omologazione (inoltro di documenti supplementari con possibile posticipazione della prima omologazione). In alternativa, si può presentare la domanda a conclusione della procedura per la prima omologazione.
6 Altre domande
No, per la classificazione delle modifiche e le modalità della loro presentazione Swissmedic si basa sulle direttive pertinenti, in particolare sul regolamento (CE) n. 2019/6, nonché sugli atti d’esecuzione (UE) 2021/17 che vi fanno riferimento (modifiche che non richiedono una valutazione) e sulle direttive EMA/CMDv/7381/2021 (modifiche che richiedono una valutazione) (cfr. art. 25c cpv. 1 dell’ordinanza sui medicamenti [OM; RS 812.212.21]).
Analogamente alla classificazione dell’UE, anche in Svizzera i trasferimenti delle omologazioni non sono considerati modifiche, ma vengono classificati come «Altre/Other» domande. Come in passato, spetta al futuro titolare dell’omologazione presentare la domanda a Swissmedic almeno 3 mesi prima del termine di trasferimento programmato. Informazioni più precise sono riportate nella guida complementare Trasferimento dell’omologazione HMV4.
In questo caso occorre presentare una modifica I.II.1.d) «Modifica o aggiunta della forma farmaceutica». I nuovi dosaggi e il nuovo modo di somministrazione sono sussunti sotto la nuova forma farmaceutica 2.d).
Sì, sono limitati e il valore massimo ammonta a CHF 5 000.–.
Oltre alla rinuncia al medicamento, per gli altri medicamenti deve essere presentata la modifica senza valutazione B.3 v) «Soppressione di una forma farmaceutica o di un dosaggio», al fine di adeguare l’informazione sul medicamento collettiva.
Occorre tener presente che con la domanda di rinuncia a un preparato non si apporta una modifica secondo il formulario Modifiche MVet HMV4 e quindi non è possibile elaborare una domanda multipla.
Indipendentemente dall’esistenza o meno di un’informazione sul medicamento collettiva con altri medicamenti, deve essere presentata la domanda di rinuncia a un dosaggio come modifica senza valutazione B.3 v «Soppressione di una forma farmaceutica o di un dosaggio».
Oltre alla domanda I.II.1.c) «Modifica o aggiunta di un dosaggio» deve essere presentata anche una domanda di modifica G.I.7 a) «Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un’indicazione approvata».
Sia per «Modifiche con valutazione» che per «Modifiche senza valutazione» è possibile scegliere il tipo di presentazione «new application/variation».