Le informazioni più importanti sono riportate nelle guide complementari Modifiche ed estensioni dell’omologazione, Requisiti formali (soprattutto il capitolo 3.12) e nel formulario Modifiche ed estensioni dell’omologazione, consultabili sul sito di Swissmedic.
1. Requisiti formali
Se è stato presentato il tipo di modifica sbagliato, ciò sarà comunicato mediante decisione incidentale al richiedente, che dovrà perfezionare la notifica della modifica, inoltrando il tipo corretto. Se la modifica non può essere accettata/approvata, in casi rari potrà essere richiesta la revoca della modifica già attuata.
Le modifiche di tipo IAIN devono essere notificate a Swissmedic al massimo 1 mese dopo la loro attuazione.
In questi casi viene emessa una decisione incidentale. La domanda deve poi essere presentata come modifica di tipo IB. Se prima della presentazione della corrispondente modifica di tipo IA o IAIN si accerta che il termine è stato superato, la domanda deve essere presentata sin dall’inizio come modifica di tipo IB. Pertanto vengono applicate le prescrizioni sugli emolumenti e sulle scadenze delle modifiche di tipo IB.
Sì. La definizione per il tipo IA/IAIN recita: «modifica minore da notificare successivamente di tipo IA» (OM art. 21). Al momento della presentazione della domanda queste modifiche devono essere state già attuate e la data di implementazione deve riferirsi al passato ed essere indicata necessariamente nel formulario Modifiche ed estensioni dell’omologazione.
È fatta eccezione per i casi in cui le modifiche di tipo IA e IAIN sono parte di una domanda multipla contenente anche modifiche di altro tipo (tipo IB, tipo II o estensioni dell’omologazione). In questi casi l’attuazione può avvenire solo dopo l’approvazione delle modifiche della domanda multipla e l’indicazione di una data di implementazione non è obbligatoria. Se però la modifica di tipo IA-/IAIN è stata già attuata come parte della domanda multipla, anche in questo caso è richiesta una data di implementazione.
Eventuali prescrizioni divergenti sull’obbligo di indicare la data di implementazione (p.es. non necessaria per A.101, PMF) sono menzionate nel formulario Modifiche ed estensioni dell’omologazione.
Swissmedic si basa sulla definizione fornita dalla EMA nelle sue Q&A.
Implementazione di una modifica della qualità di tipo IA/IAIN: momento in cui l’azienda integra la modifica nel proprio sistema di qualità. A questo proposito, in Svizzera ci si deve attenere a quanto prescritto dallo specifico sistema di qualità nazionale.
Attuazione di una modifica IA/IAIN per i testi dell’informazione sul medicamento e/o delle confezioni: momento del rilascio/dell’approvazione aziendale dei testi rivisti dell’informazione sul medicamento e/o delle confezioni. Anche in questo caso per la Svizzera sono rilevanti le specifiche prescrizioni nazionali.
La data di implementazione va indicata nel formato «GG.MM.AAA».
In linea di principio, è possibile inoltrare questo tipo di presentazione con una domanda multipla. È però necessario valutare la ragionevolezza di questo raggruppamento. Swissmedic raccomanda quindi di presentare come domanda multipla esclusivamente quelle domande fra le quali sussiste un nesso nei contenuti.
Sì. Purché le rispettive condizioni siano soddisfatte, è possibile raggruppare le modifiche di tipo IA per un medicamento e presentarle come domanda multipla.
Per le modifiche di tipo IA e IAIN che comportano una modifica dei testi dell’informazione sul medicamento va eventualmente aggiornato lo stato dell’informazione con il mese e l’anno della data di implementazione, attenendosi alle disposizioni del capitolo 2.20 e dell’allegato 1 della guida complementare Informazioni sul medicamento per medicamenti per uso umano.
In proposito è importante considerare che eventuali disposizioni della guida complementare Informazioni sul medicamento per medicamenti per uso umano (capitolo 2.20 e allegato 1) possono prevalere sulla precedente disposizione (p.es. la disposizione che lo stato dell’informazione non va adeguato).
Per le modifiche di tipo IB che comportano una modifica dei testi dell’informazione sul medicamento va eventualmente adeguato lo stato dell’informazione con il mese e l’anno della presentazione della domanda, attenendosi alle disposizioni del capitolo 2.20 e dell’allegato 1 della guida complementare Informazioni sul medicamento per medicamenti per uso umano.
In proposito è importante considerare che eventuali disposizioni della guida complementare Informazioni sul medicamento per medicamenti per uso umano (capitolo 2.20 e allegato 1) possono prevalere sulla precedente disposizione (p.es. la disposizione che lo stato dell’informazione non va adeguato).
In caso di correzioni, alle aziende non viene concessa la possibilità di una proroga del termine, né per modifiche di tipo IA/IAIN né per quelle di tipo IB. Per entrambi i tipi di modifica sono consentiti per le correzioni al massimo 30 giorni di calendario.
La Svizzera non conosce il concetto di «Annual Report». Il titolare dell’omologazione può però raggruppare tutte le modifiche di tipo IA per un medicamento e presentarle una volta all’anno. L’importante è che la data di implementazione della modifica di tipo IA «meno recente» non risalga a più di 12 mesi dal momento della notifica (cfr. anche Q&A 1.8).
Un formulario composto dalla parte amministrativa (capitoli 1-7) più la modifica richiesta (p.es. B.II.b.1.a «Sito di imballaggio secondario»). Nella parte amministrativa la tabella di cui al capitolo 1 (Informazioni di base) deve essere duplicata e compilata in base alla quantità di numeri di omologazione/medicamenti interessati.
Nel processo di categorizzazione di «Altra modifica», Swissmedic tiene conto anche dell’elenco pubblicato «CMDh Recommendation for classification of unforeseen variations according to Article 5 of Commission Regulation (EC) No 1234/2008».
Per le domande di modifica di tipo IA, IAIN e IB Swissmedic non richiede alcuna lettera di accompagnamento, a condizione che non siano necessarie ulteriori informazioni o motivazioni oltre a quelle indicate nel formulario Modifiche ed estensioni dell’omologazione.
Sì, i medicamenti in co-marketing devono applicare gli adeguamenti alla versione rivista della OOMed (dichiarazione completa) solo dopo che sono stati attuati per il preparato di base.
Sia il nome del file eCTD per il formulario Modifiche ed estensioni dell’omologazione che quello per il formulario Nuova omologazione di medicamenti per uso umano iniziano con «1.2.1 ch-foapplvar-». Per la parte variabile spetta poi al richiedente generare un nome file ragionevole, che però non dovrebbe essere troppo lungo.
Se riceve una decisione incidentale a seguito di una carenza formale o di contenuto e ha risposto entro 30 giorni dalla data della conferma di ricezione/Acceptance of delivery (in caso di utente del portale) deve attendere per le risposte 60 giorni, prima di poter considerare accettata/approvata la modifica.
Nelle modifiche di tipo IA/IAIN si può rinunciare al curriculum di esperti.
Se con la modifica di tipo IB il contenuto del precedente modulo 2 non cambia, non è necessario presentare né il modulo 2 né il modulo 1.4.1.
No, in una domanda multipla tutte le informazioni e le modifiche proposte vanno presentate in un unico file pdf.
Come fatto finora, si deve presentare un formulario per ciascun medicamento/numero di omologazione e non per ogni dosaggio di medicamento. Questa regola vale anche per altre domande (p.es. rinnovo).
No. Le modifiche A.109 non possono essere presentate come domande collettive né come domande collettive multiple, perché non soddisfano le prescrizioni ai sensi dell’art. 22b OOMed concernente le domande collettive.
Le domande di modifica presentate nell’ambito delle domande di nuova omologazione in corso non vengono registrate come domande separate, ma confluiscono nella valutazione in corso della nuova omologazione. La presentazione di altri documenti durante l’elaborazione di una domanda o la presentazione di una modifica durante una procedura di nuova omologazione in corso può comportare un supplemento di tempo ed ev. un emolumento supplementare (cfr. Guida complementare Termini per le domande di omologazione, capitolo 1.1: «Tempo aggiuntivo»).
Tutte le modifiche di una domanda multipla vengono concluse insieme. Se c’è quindi bisogno di correggere solo alcune modifiche della domanda multipla, allora si estende il tempo totale di elaborazione di tutte le modifiche della domanda multipla.
No, le domande di modifica elaborate tramite POA o PNP non possono far parte di domande multiple.
La presentazione del formulario «Informazioni sul produttore» è necessaria per questo tipo di domanda solo se cambia il sito di imballaggio secondario.
No. Deve essere rispettata la guida complementare Modifiche ed estensioni dell’omologazione HAM, capitolo 9.1, n.4. In questo caso si deve presentare una domanda di estensione dell’omologazione 2. d) «Modifica o aggiunta di una forma farmaceutica», poiché il nuovo contenitore è considerato una nuova forma farmaceutica.
Con documentazione completa, Swissmedic intende l’intero ciclo di vita del preparato di base. Questo significa che tutte le domande devono essere presentate in ordine cronologico a partire dall'inoltro della domanda di prima omologazione del preparato di base.
In alternativa alla presentazione della documentazione completa, in presenza di una corrispondente dichiarazione di consenso del titolare dell’omologazione del preparato di base è possibile presentare anche solo la documentazione attualmente approvata (dal modulo 2 al modulo 5) e gli eventuali formulari del modulo 1 da modificare, cfr. guida complementare Requisiti formali cap. 3.11.2.
Il titolare dell’omologazione del preparato di base deve fornire a Swissmedic, l’autorità di omologazione, una dichiarazione di consenso formulata correttamente in cui afferma di mettere a disposizione la documentazione scientifica relativa al preparato. P. es. «Il titolare dell’omologazione del preparato di base […] dichiara a Swissmedic il suo consenso a mettere agli atti la sua documentazione scientifica relativa al preparato di base […] durante la procedura concernente la conversione dell’omologazione del medicamento in co-marketing […] in un’omologazione regolare».
No, la modifica A.6 deve essere presentata solo se il codice ATC è stato incluso nell’indice finale dell’OMS. Non si entra nel merito della domanda se questa viene presentata troppo presto.
2. Modifiche regolamentatrici
No, la domanda A.109 va presentata separatamente.
No, A.109 vale esclusivamente per l’attuazione dei nuovi requisiti ai sensi della versione rivista della OOMed. Nell’ambito di una domanda multipla si possono presentare per un medicamento concreto, oltre ad A.109, ulteriori modifiche in blocco. Tuttavia, modifiche rilevanti ai fini della sicurezza non possono essere parte di domande multiple.
No, la modifica del design di una confezione corrisponde a una modifica A.100 (Modifica dei testi dell’informazione sul medicamento e/o riportati sulla confezione senza presentazione di dati scientifici) e non può essere trattata con la domanda A.102, dato che questa è riservata solo alla dimensione supplementare della confezione. Si deve quindi presentare una domanda multipla (A.100 e A.102).
L’applicazione della dichiarazione completa per medicamenti in co-marketing deve avvenire come modifica A.101 e non separatamente.
Secondo la fattispecie descritta, si tratta della modifica regolamentatrice A.5: modifica del nome e/o dell’indirizzo di un produttore del prodotto finito (inclusi i siti di rilascio dei lotti e di controllo della qualità) (tipo IAIN e IA a seconda che il rilascio dei lotti sia stato o no effettuato dal rispettivo produttore).
Se nell’ambito di queste modifiche vengono ora adeguati anche i testi dell’informazione sul medicamento e/o delle confezioni, si rende necessaria una modifica separata A.100. Non è necessaria una notifica A.5 per ogni medicamento interessato.
Riteniamo che in questo caso la presentazione di una modifica A.100 non sia necessaria. Una A.5 è sufficiente.
Sì, la cancellazione di un sito di produzione che ricorre in diverse rubriche del formulario Informazioni sul produttore può essere presentata come una modifica A.7 (tipo IA).
Va rispettata la formulazione del testo corrispondente (singolare o plurale) della modifica nel formulario Modifiche ed estensioni dell’omologazione. Nel caso specifico la modifica recita: «Soppressione di siti...» (plurale).
Gli adeguamenti per un medicamento in co-marketing al suo preparato di base vanno notificati a Swissmedic mediante la modifica regolamentatrice A.101.
Se vi è associata una modifica del codice d’imballaggio o non sono soddisfatte tutte le condizioni, si tratterebbe di una modifica di tipo IB, altrimenti di tipo IAIN. In entrambi i casi, le modifiche concernenti il medicamento in co-marketing devono essere notificate a Swissmedic entro 30 giorni dall’approvazione delle corrispondenti modifiche riguardanti il preparato di base.
Dal momento che l’implementazione della(e) modifica(e) per il medicamento in co-marketing deve avvenire contestualmente a quella del preparato di base, e questo momento è raramente compreso entro i 30 giorni precedentemente indicati, per le modifiche A.101 b) (tipo IAIN) Swissmedic non richiede la data di implementazione.
I campioni devono essere notificati a Swissmedic con il formulario Modifiche ed estensioni dell’omologazione (modifica regolamentatrice A.102).
La parte pubblicitaria dei campioni viene controllata solo nel caso in cui debba essere richiesta un’autorizzazione alla pubblicità (gruppi sensibili: lassativi, anoressizzanti, analgesici, sedativi e sonniferi con potenziale di dipendenza e abuso). L’omologazione del campione va richiesta in modo del tutto normale e la parte pubblicitaria deve essere conforme alle disposizioni legislative in materia di agenti terapeutici.
Visto che Swissmedic non controlla la parte pubblicitaria (con esclusione delle eccezioni sopra menzionate), non ci deve essere presentata alcuna modifica, salvo che non si tratti di un preparato con obbligo di controllo preventivo. È necessario osservare le disposizioni legislative sugli agenti terapeutici (responsabilità personale del titolare dell’omologazione).
La modifica A.1 è riportata nell’allegato 7 della OOMed. Tuttavia, siccome i titolari dell’omologazione non devono notificare A.1 separatamente, essendo Swissmedic ad occuparsene nell’ambito della corrispondente domanda di modifica per l’autorizzazione d’esercizio (nome/domicilio AE), A.1 non si trova nel formulario Modifiche ed estensioni dell’omologazione.
No, la modifica sopra menzionata va presentata come C.I.2 a). La domanda va classificata di tipo IAIN o di tipo IB a seconda che le condizioni menzionate nel formulario siano soddisfatte o meno.
Si tratta di una modifica C.I.2 a) (rispettivamente di tipo IAIN e IB).
No, non basta presentare solo una domanda. Per le domande multiple del preparato di base deve essere presentata la domanda di tutte le modifiche (numero uguale) della domanda multipla per il medicamento in co-marketing.
Sì, a condizione che queste modifiche concrete siano trattate in un Assessment Report (AR) dell’autorità di riferimento. Per quanto concerne le domande multiple, tutte le modifiche della domanda multipla devono essere riportate nello stesso AR.
No, l’attuazione del medicamento in co-marketing può essere presentata solo se la relativa modifica del preparato di base è stata approvata.
Dopo la scadenza della protezione della documentazione per il preparato di riferimento, il titolare dell’omologazione presenta una modifica C.I.2 per il suo biosimilare. Se questa modifica include nuovi dati aggiuntivi (p. es. dati sulla comparabilità, risultati di studi clinici ecc.), deve essere presentata una modifica di tipo II: C.I.2 b). Tuttavia, se l’estrapolazione è suffragata da una presa di posizione scientifica che giustifica esplicitamente anche il motivo per cui per il biosimilare non è necessario rilevare ulteriori dati clinici, deve essere presentata una modifica di tipo IB: C.I.2 a).
No, se il campione corrisponde alla confezione più piccola omologata, spetta al titolare dell’omologazione etichettare correttamente il campione. Swissmedic non entrerà nel merito della presentazione di una domanda A.102 per un tale campione.
Con la domanda A.102 di tipo IB può essere richiesta l’aggiunta di una confezione con una dimensione nuova o la modifica di una dimensione della confezione p. es da 5 a 10 fiale (ossia la confezione da 10 sostituisce la confezione da 5). A tale proposito occorre tener presente che per ogni confezione nuova e/o modificata deve essere presentata una domanda A.102 separata. Più modifiche possono essere inoltrate come domanda multipla.
Sì, è possibile omologare all’esportazione solo singoli dosaggi. Tuttavia, deve essere garantito che le altre presentazioni del prodotto dell’omologazione principale siano conformi alle istruzioni posologiche e alla durata del trattamento contenute nell’informazione professionale e che le istruzioni posologiche possano essere coperte dai rimanenti dosaggi.
Per le domande che perverranno a Swissmedic a partire dal 1° giugno 2024, si applicano nuove regole per l’assegnazione del codice della confezione.Queste regole sono state semplificate in modo tale che Swissmedic assegni in futuro una quantità nettamente inferiore di nuovi codici.In futuro, per esempio, non verranno assegnati nuovi codici nei seguenti casi:
a) passaggio da omologazione all’esportazione a omologazione principale
b) modifica/modifiche della componente costituita da un dispositivo medico nei prodotti combinati
c) nuova sostanza ausiliaria o modifica della composizione della sostanza ausiliaria
d) modifica della categoria di dispensazione
e) modifica della specificazione di un preparato vegetale soggetta all’obbligo di dichiarazione
f) modifica del contenuto della confezione (p.es. omissione del contenitore del solvente o del contenitore per la diluizione)
g) passaggio di classe da principio attivo a sostanza ausiliaria o cancellazione del principio attivo.
3. Modifiche della qualità
Va rispettata la formulazione del testo corrispondente (singolare o plurale) della modifica nel formulario Modifiche ed estensioni dell’omologazione. In caso di presentazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea nuovo o aggiornato si deve presentare una modifica per ogni CEP. Per la cancellazione di un certificato di conformità alla Farmacopea Europea si possono raggruppare diverse cancellazioni in una domanda.
Eccezione: per i certificati TSE di conformità alla Farmacopea Europea per una sostanza ausiliaria (p. es. gelatina) possono essere presentati più CEP nell’ambito dello stesso numero di modifica (B.III.1.b.2 o B.III.1.b.3).
No, ogni singolo PACMP deve essere presentato con una modifica B.II.g.2, riproducendo il modello di modifica B.II.g.2 in più copie.
No. Per ogni modifica si deve compilare un modello B.II.b.1 separato (3 copie del modello B.II.b.1). Le tre modifiche (sito di imballaggio secondario [B.II.b.1.a], sito di imballaggio primario [B.II.b.1.b] e nuovo sito di fabbricazione per medicamenti non sterili [B.II.b.1.e]) non devono essere indicate sullo stesso modello.
La copia delle specifiche approvate sul rilascio e sulla durata di conservazione deve essere inserita nel modulo 1 sotto «dati addizionali».
La modifica descritta va presentata come B.IV.1.z. «Altra modifica» (tipo IA).
Il cambio del nome di un fornitore di materiali di imballaggio primario deve essere presentato come B.II.e.7.z (tipo IA).
Per la modifica del rilascio dei lotti c) sono previsti i sottopunti 1., 2. o 3., che iniziano con «Sostituzione o aggiunta di un produttore responsabile del rilascio dei lotti...». «Sostituzione» significa che è possibile richiedere una cancellazione e una nuova registrazione contemporaneamente.
L’aggiunta di un sito di fabbricazione per il confezionamento primario e secondario corrisponde a due modifiche: B.II.b.1.a) e B.II.b.1.b).
In questo caso si deve distinguere se si tratta della costituzione di una nuova MCB o di una nuova WCB.
a) Costituzione di una nuova MCB: tipo II, B.I.a.2.c)
b) Costituzione di una nuova WCB (purché non sia presente un protocollo approvato): tipo IB, B.I.a.2.a)
c) Costituzione di una nuova WCB (purché sia presente un protocollo approvato nel modulo 3): nessuna domanda.
d) Costituzione di una nuova WCB e di un nuovo protocollo: tipo II, B.I.a.2.c)
Una modifica può essere presentata come «Altra modifica», qualora non sia riportata nella lista conformemente all’allegato 7 della OOMed (lista delle modifiche ai sensi degli articoli 21-24 OM).In genere, Uun’«Altra modifica» viene classificata di norma come modifica minore di tipo IB. Se si tratta di una modifica più estesa, sia Swissmedic sia il titolare dell’omologazione possono elevarla a modifica di tipo II.
Nel processo di categorizzazione di «Altra modifica», Swissmedic tiene conto anche della lista pubblicata «CMDh Recommendation for classification of unforeseen variations according to Article 5 of Commission Regulation (EC) No 1234/2008». Un’«Altra modifica» può perciò essere presentata come di tipo IA o IAIN solo a condizione che sia classificata allo stesso modo nella lista pubblicata dal CMDh. La domanda presentata deve fare riferimento alla lista «CMDh Recommendation for classification of unforeseen variations according to Article 5 of Commission Regulation (EC) No 1234/2008», al corrispondente EU Variation Nummer e alla «Date issued».
L’utilizzo di un nuovo working virus stock che è stato qualificato secondo un protocollo approvato non deve essere notificato a Swissmedic.
L’aggiornamento annuale (Annual Update) di un vaccino stagionale omologato deve essere presentato come modifica B.I.a.5 del principio attivo di un vaccino stagionale, prepandemico o pandemico contro l’influenza (tipo II). I documenti corrispondenti dovrebbero essere a disposizione di Swissmedic il più presto possibile. La procedura è analoga a quella usata finora. Se possibile, la domanda viene elaborata con priorità.
Attenzione: questa modifica non deve essere parte di una domanda multipla. Nell’aggiornamento annuale è consentito includere solo modifiche riguardanti i nuovi ceppi.
Sì. Un aggiornamento di un DMF/modulo 3.2.S può essere presentato con la modifica B.I.z «Altra modifica della qualità del principio attivo», tipo II. Tutti i capitoli aggiornati del modulo 3.2.S e tutti i parametri modificati devono essere elencati in modo dettagliato nel confronto «Finora approvato» vs. «Richiesto». Questa modifica di tipo II comporta un emolumento di CHF 3500.– per i medicamenti per uso umano (punto 5.4 dell’allegato 1 dell’OEm-Swissmedic). Eventuali spese aggiuntive saranno fatturate.
Questa modifica deve essere presentata come B.IV.1.z di tipo IA.
Le modifiche redazionali del modulo 3 possono essere inoltrate come un’«Altra modifica» B.z, tipo IA (cfr. guida complementare Requisiti formali, capitolo 3.12).
Sì, è possibile se le specifiche del contenitore di vetro rimangono invariate. Con la domanda deve essere presentata una motivazione o una conferma che per il preparato in questione non sussiste alcun rischio di incompatibilità tra il preparato e il contenitore di vetro, come può verificarsi, per esempio, in formulazioni con sali di fosfato, citrato, gluconato, tartrato o agenti complessanti come l’EDTA o formulazioni con valori di pH alcalini. Inoltre, occorre confermare che in caso di una futura modifica del fornitore/fabbricante si provvederà a effettuare, di volta in volta, le relative analisi di compatibilità tra preparato e contenitore di vetro, come descritto nella «fabbricazione» del capitolo 3.2.1 della Ph. Eur. «Contenitori di vetro per uso farmaceutico».
Per i tappi di gomma dei medicamenti a somministrazione parenterale, il fabbricante e/o la designazione precisa del tappo con specifica del fabbricante, nonché le specifiche del tappo devono essere indicati nel capitolo 3.2.P.7. I tappi possono presentare le seguenti differenze, che possono influenzare la qualità del prodotto finito:
- trattamento delle superfici (p.es. rivestimento in silicone o teflon);
- tipo di tappo (p.es. gomma butilica), cioè con una composizione qualitativa e quantitativa diversa;
- dimensioni (anche divergenze lievi possono influire sulla tenuta del flaconcino sigillato).
Inoltre, il capitolo 3.2.9 della Ph. Eur. «Tappi di gomma per contenitori destinati a preparati acquosi per uso parenterale, polveri e polveri liofilizzate» riporta quanto segue: «Il fornitore deve garantire al fabbricante del preparato che la composizione dei tappi rimane invariata ed è identica a quella utilizzata per i tappi sottoposti alle verifiche di compatibilità.»
Pertanto, i fabbricanti di tappi di gomma di una forma farmaceutica parenterale possono essere cancellati tramite una domanda di tipo IA B.II.e.7.a dal capitolo 3.2.P.7 solo se nel capitolo 3.2.P.7 è indicato esplicitamente che vengono utilizzati solo tappi alternativi con la stessa composizione qualitativa e quantitativa e con specifiche identiche.
Se viene introdotto un nuovo standard di riferimento secondo i limiti e le condizioni di un protocollo di qualificazione approvato, non occorre presentare alcuna modifica.
Se non è disponibile un protocollo di qualificazione approvato, ma i risultati dei test comparativi possono essere indicati, allo stesso tempo, con il vecchio e il nuovo standard di riferimento, deve essere presentata una modifica B.I.b.2.e o B.II.d.2.d di tipo IB.
Se non è disponibile un protocollo di qualificazione approvato e il nuovo standard di riferimento non può più essere confrontato, allo stesso tempo, con il vecchio standard di riferimento, deve essere presentata una modifica B.I.b.2.d o B.II.d.2.c di tipo II.
Per l’introduzione di un protocollo di qualificazione per la fabbricazione di un nuovo standard di riferimento deve essere presentata una modifica di tipo II B.I.b.2.d o B.II.d.2.c. Dopo l’approvazione della modifica, la futura introduzione di un nuovo standard di riferimento ai sensi di questo protocollo di qualificazione sarà coperta dal sistema di garanzia della qualità esistente.
La presentazione di un CEP aggiornato per un’eparina come tipo IA (B.III.1.a.2) è possibile solo in caso di modifica del nome e/o dell’indirizzo del titolare del CEP o di un fabbricante del principio attivo. Il sito di fabbricazione e tutte le fasi di fabbricazione devono rimanere invariati.
Per altre modifiche ai contenuti del CEP vale quanto segue:
- Poiché il materiale di partenza per le eparine (comprese le eparine a basso peso molecolare) è di origine animale, la condizione 3 non è soddisfatta. Occorre pertanto barrare un tipo IB per la modifica B.III.1.a.2.
- Se è richiesta una valutazione dei rischi relativa alla contaminazione potenziale da parte di agenti avventizi, deve essere presentata una modifica di tipo II (B.III.1.b.5).
I tipi di modifiche che possono essere inclusi in tale protocollo dipendono dalla complessità del medicamento e del suo processo di fabbricazione, nonché dalle conoscenze acquisite in merito dal titolare dell’omologazione. Pertanto, non è possibile redigere un elenco di modifiche accettabili.
Un PACMP non è possibile per un medicamento biologico per il quale sono richiesti dati non clinici/clinici come parte dello studio di comparabilità.
Anche tutte le modifiche che comportano un’estensione dell’omologazione (cfr. guida complementare Modifiche ed estensioni dell’omologazione MUU) non possono essere richieste come PACMP.
4. Modifiche concernenti la sicurezza, l’efficacia e la farmacovigilanza
L’azienda deve proporre le modifiche seguenti nell’ambito di una domanda multipla:
C.I.6.a): aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un’indicazione approvata per il microrganismo D (tipo II);
C.I.6.b): soppressione di un’indicazione terapeutica per il microrganismo A (tipo IB).
Complessivamente vengono riscossi al massimo gli emolumenti che sarebbero applicati per una nuova omologazione del medicamento.
No. A questo scopo va presentata la modifica C.I.4 (tipo II). La PRAC Recommendation e i rispettivi PRAC Minutes sono una documentazione sufficiente. Se presente, va inoltrato anche il PRAC Assessment Report. Se del caso, si accetta anche la documentazione relativa alla variazione del CMDh.
In caso di modifiche dei testi dell’informazione sul medicamento, all’indicazione «Finora approvato – Richiesto» Swissmedic richiede quanto segue:
- A.100: indicazione delle rubriche cambiate
- C.I.2: confronto fra lo stato delle informazioni «vecchio» e quello «nuovo»
- C.I.4: indicazione delle rubriche cambiate
Swissmedic riporta ora nel formulario Modifiche ed estensioni dell’omologazione per le domande rilevanti i dati da indicare in caso di modifica dei testi dell’informazione sul medicamento.
No, una domanda di attuazione può essere presentata solo dopo la scadenza della protezione della documentazione del medicamento o preparato di riferimento.
È possibile apportare anche altre modifiche redazionali all’interno di una modifica C.I.4 di tipo II. Non è necessario richiedere a tal fine una modifica A.100 di tipo IB.
In questo caso non occorre presentare una domanda. Lo stato dell’informazione può essere adeguato direttamente.
Se il medicamento di riferimento non è più omologato, i titolari dell’omologazione di BWS senza innovazione ancora omologati, sono tenuti in linea di principio ad aggiornare loro stessi i testi dell’informazione sul medicamento, in modo che corrispondano all’attuale stato della scienza e della tecnica. Tuttavia, è anche possibile riprendere i testi dell’informazione sul medicamento in un altro BWS senza innovazione, se questo dispone di testi nuovi.
Questa prima attuazione deve essere presentata come C.I.2 a), tipo IB.
Se in futuro i testi saranno sempre adattati allo stesso BWS senza innovazione, le seguenti domande possono essere presentate come tipo IAIN, a patto che le condizioni in base al formulario Modifiche ed estensioni dell’omologazione siano soddisfatte.
No. Ai sensi dell’art. 28 OM, il titolare dell’omologazione è tenuto ad adeguare costantemente e spontaneamente l’informazione sul medicamento e a notificare tempestivamente l’adeguamento a Swissmedic. Nel caso del preparato originale occorre presentare una domanda C.I.2 a) per ogni modifica dell’informazione sul medicamento, ossia per ogni stato dell’informazione. Se le modifiche del preparato originale devono essere effettuate consecutivamente in breve tempo, si può anche presentare una domanda multipla con più modifiche C.I.2 a). Tuttavia, occorre accertarsi che il termine non superi 1 mese dalla data di implementazione per la prima domanda di tipo IAIN.
5. Modifiche riguardanti il PMF (Plasma Master File), capitolo X
Gli aggiornamenti annuali del PMF di medicamenti omologati devono essere presentati ogni anno a Swissmedic, come condizione per l’omologazione, con una lettera di accompagnamento (senza formulario aggiuntivo). Le modifiche del PMF vanno notificate a Swissmedic con il formulario Modifiche ed estensioni dell’omologazione o presentate come domanda per l’approvazione. L’aggiornamento annuale del PMF (come adempimento di una condizione per l’omologazione) e le modifiche relative a questo PMF possono essere presentate contemporaneamente (in questo caso viene trattato come una domanda multipla).
Per distinguere meglio il «solo aggiornamento annuale del PMF» da una combinazione «aggiornamento annuale del PMF e una o più modifiche del PMF» chiediamo che le aziende inseriscano nella lettera di accompagnamento le seguenti precisazioni:
- all’aggiornamento annuale non sono associate modifiche oppure
- all’aggiornamento annuale sono associate anche modifiche del PMF.*
Se l’aggiornamento annuale del PMF è associato a una o più modifiche del PMF, Swissmedic richiede una lettera di accompagnamento in cui vi si fa riferimento (cfr. sopra), il corrispondente formulario Modifiche ed estensioni dell’omologazione compilato e l’aggiornamento annuale del PMF.
Una pubblicazione corrispondente può essere consultata nello Swissmedic Journal 09/2018 (pagina 826).
* Con corrispondente evidenziazione nel formulario Modifiche ed estensioni dell’omologazione
In linea di principio, Swissmedic non prevede per il PMF alcuna armonizzazione con le disposizioni della UE.
Indirettamente sì, perché viene effettuato un «raggruppamento» in base alla categoria più elevata, tenendo conto delle classificazioni del PMF conformemente a D2-D23 (cfr. allegato 7 della OOMed capitolo X. Modifiche riguardanti il PMF).
Per ciascun PMF la domanda viene inoltrata per una o più modifiche del PMF in base alla categoria più elevata (tipo II, IB, IA/IAIN) secondo la classificazione della linea guida europea (Guideline on the details of the various categories of variations, on the operation of the procedures laid down in Chapters II, IIa, III and IV of Commission Regulation [EC] No 1234/2008 of 24 November 2008 concerning the examination of variations to the terms of marketing authorisations for medicinal products for human use and veterinary medicinal products and on the documentation to be submitted pursuant to those procedures) al punto «B.V.a.1 PMF / VAMF» ovvero «D. PMF / VAMF».
Esempio 1: vengono presentate insieme due modifiche di tipo IA e una modifica di tipo II. Tutte e tre le modifiche vanno presentate come domanda di tipo II.
Esempio 2: vengono presentate insieme quattro modifiche di tipo IB. Tutte e quattro le modifiche vanno presentate come domanda di tipo IB.
No, Swissmedic non è integrata nel processo di certificazione europeo del PMF.
Non sarà utilizzato. Swissmedic non ha alcun accesso al PMF registrato centralmente nella UE.
6. Estensioni dell’omologazione
a) Sì, la supposizione è corretta. Un dosaggio aggiuntivo (più elevato) corrisponde a un’estensione dell’omologazione 2.c) e può essere immesso in commercio con lo stesso nome commerciale, con integrazione del dosaggio in mg/ml.
b) Con il nuovo dosaggio viene assegnato un nuovo numero di dosaggio (ex sequenza) e, di conseguenza, nuovi codici d’imballaggio per le nuove confezioni (cfr. guida complementare Modifiche ed estensioni dell’omologazione, capitolo 9.2).
c) In generale si può affermare che un nuovo (numero di) dosaggio viene assegnato entro lo stesso numero di omologazione, a condizione che non si prevedano effetti su efficacia, interazioni, assorbimento ecc. Tuttavia, a questa domanda non può essere data una risposta definitiva, perché le informazioni disponibili sono troppo scarse.
Un’estensione dell’omologazione che comporta un nuovo numero di omologazione (ai sensi della guida complementare Modifiche ed estensioni dell’omologazione, capitolo 9, p.es. una nuova forma farmaceutica) può essere presentata in qualsiasi momento.
Estensioni dell’omologazione che non comportano un nuovo numero di omologazione (p.es. nuovo dosaggio in caso di forme solide e semisolide) possono essere presentate nell’ambito della procedura in corso per la prima omologazione (inoltro di documenti supplementari con possibile posticipazione della prima omologazione). In alternativa, si può presentare la domanda a conclusione della procedura per la prima omologazione.
Una seq. 0000 può essere presentata esclusivamente se viene avviato un nuovo eCTD Lifecycle. Questo caso si verifica quando per un preparato esistente si passa da eDok/Carta (con/senza baseline) a eCTD, oppure in caso di nuove notifiche. In caso di estensioni dell’omologazione, Swissmedic raccomanda di lavorare con il Lifecycle esistente e p.es. integrare la nuova forma farmaceutica nel Lifecycle esistente. Se con una estensione dell’omologazione occorre avviare un nuovo Lifecycle, è necessario prima consultare assolutamente il Case Management o l’Operational Support Services.
7. Altre domande
No. Per la classificazione delle modifiche e le modalità della loro presentazione Swissmedic si basa sulle direttive pertinenti, in particolare sul regolamento (CE) n. 1234/2008 e sulle direttive della Commissione Europea che vi fanno riferimento (cfr. in proposito l’art. 25, cpv. 1 dell’ordinanza sui medicamenti [OM RS 812.212.21]).
Sì, durante i termini transitori pubblicati i medicamenti possono essere inviati alle drogherie ancora con i vecchi elementi della confezione (vignetta C). La disposizione non vale per i medicamenti che ora devono riportare un’avvertenza sulla confezione.
La conferma automatica via e-mail permane invariata.
Analogamente alla classificazione dell’UE, anche in Svizzera i trasferimenti delle omologazioni non sono considerati modifiche, ma vengono classificati come «Altre/Other» domande. Come in passato, spetta al futuro titolare dell’omologazione presentare la domanda a Swissmedic almeno 3 mesi prima del termine di trasferimento programmato. Informazioni più precise sono riportate nella guida complementare Trasferimento dell’omologazione.
La frase proposta non deve essere inserita nei foglietti illustrativi. Tra i motivi vi è il passaggio della responsabilità della pubblicazione da Swissmedic a una «istituzione con forma di fondazione» (refdata) e il fatto che il testo nella rubrica 16 dell’informazione destinata ai pazienti è predefinito obbligatoriamente ai sensi della OOMed e non consente alcuna integrazione.
Il portale Swissmedic è stato adeguato e, in caso di domande multiple, sotto la voce Application Type sono visibili tutte le modifiche apportate alla domanda multipla.
Per la classificazione delle modifiche e le modalità della loro presentazione Swissmedic si basa sulle pertinenti direttive comunemente consultabili, in particolare sul regolamento (CE) n. 1234/2008 e sulle direttive della Commissione Europea che vi fanno riferimento (cfr. in proposito l’art. 25, cpv. 1 dell’ordinanza sui medicamenti [OM RS 812.212.21]). Nelle domande che vengono presentate a Swissmedic non possono essere invece considerate le convenzioni individuali che l’EMA o un’autorità nazionale ha stipulato bilateralmente con singoli titolari delle omologazioni.
Deve essere presentata una domanda multipla con due estensioni dell'omologazione (EO) 2.c) «Modifica o aggiunta di un dosaggio», una nuova indicazione (C.I.6 a) «Aggiunta di una nuova indicazione terapeutica o modifica di un’indicazione approvata») e un nuovo modo di somministrazione (EO 2.e) «Modifica o aggiunta di un modo di somministrazione»), vale a dire che la domanda multipla comprende quattro modifiche e nel relativo modulo di modifica vanno apposte quattro crocette. Le domande multiple sono limitate e il valore massimo ammonta a CHF 30 000.–.
In questo caso si deve presentare una domanda di estensione dell’omologazione 2.d) «Modifica o aggiunta della forma farmaceutica».
Sì, sono limitati e il valore massimo ammonta a CHF 30 000.–.
Con estensioni dell’omologazione si intendono le estensioni dell’UE e sono descritte nel capitolo 1.6 «Estensioni dell’omologazione» dell’allegato 7 dell’OOMed. Le estensioni dell’indicazione sono considerate modifiche di tipo II.
Oltre alla rinuncia al medicamento deve essere presentata la domanda di modifica C.I.7 a) «Soppressione di una forma farmaceutica», tipo IB per gli altri medicamenti dell’informazione professionale collettiva.
Occorre tener presente che con la domanda di rinuncia a un preparato non si apporta una modifica secondo il formulario «Modifiche ed estensioni dell’omologazione» e quindi non è possibile elaborare una domanda multipla.
La rinuncia a un dosaggio deve essere presentata come C.I.7 b) «Soppressione di un dosaggio», Tipo IB.Per l’informazione professionale collettiva, la domanda C.I.7 b) deve essere presentata solo per il medicamento in questione (non è necessaria la domanda collettiva).
Vedi Q&A aggiornato n° 7.8.
Si tratta di una domanda di modifica B.IV.1 a): aggiunta o sostituzione di un dispositivo che non costituisce parte integrante del confezionamento primario. Richiediamo inoltre la prova della marcatura CE e la dichiarazione di conformità del dispositivo medico allegato. Questa modifica comporta una modifica sostanziale dell’informazione sul medicamento e/o del testo della confezione e corrisponde quindi al tipo IB. Un’ulteriore domanda A.102 non è necessaria. Come indicato nel modulo Modifiche ed estensioni dell’omologazione MUU, i testi rielaborati dell’informazione sul medicamento e/o delle confezioni devono essere presentati con la domanda B.IV.1.