Esportazione e commercio di medicamenti utilizzabili per giustiziare esseri umani, ai sensi dell’art. 21 LATer

Medicamenti utilizzabili per giustiziare esseri umani 

I medicamenti che potrebbero essere utilizzati per giustiziare esseri umani necessitano di un’autorizzazione da parte dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici per poter essere esportati e commercializzati all’estero a partire dalla Svizzera. Tra gli strumenti utilizzati per l’esecuzione capitale figurano medicamenti o cocktail di medicamenti che, una volta iniettati, provocano la morte. Il controllo del commercio internazionale serve a impedire che vengano utilizzati prodotti per l’esecuzione della pena capitale all’estero. 

Autorizzazioni per l’esportazione e il commercio all’estero 

I medicamenti ai sensi dell’art. 50 dell’ordinanza sull’autorizzazione dei medicamenti (OAM) necessitano di un’autorizzazione di Swissmedic ai fini dell’esportazione dalla Svizzera e del commercio all’estero. 

Un’autorizzazione rilasciata dà diritto a una sola esportazione. 

L’autorizzazione può essere rilasciata se vi è la conferma che, in base agli accertamenti effettuati, non vi sono indizi che i medicamenti in questione servano a giustiziare esseri umani. Un’ulteriore condizione per l’autorizzazione è la presentazione di una dichiarazione del destinatario in cui quest’ultimo si impegna a non utilizzare, egli stesso o tramite terzi, i medicamenti allo scopo di giustiziare esseri umani. 

Quest’obbligo di autorizzazione non concerne gli standard analitici. 

Per i medicamenti contenenti sostanze controllate deve essere richiesta un’autorizzazione di esportazione supplementare secondo l’art. 5 LStup.

I medicamenti concepiti per giustiziare esseri umani non possono essere né esportati né commercializzati all’estero a partire dalla Svizzera.


ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 lett. b LATer
(a partire dal 01.01.2019)

Swissmedic
Divisione Stupefacenti
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