Ai sensi dell’art. 6 Ordinanza concernente i laboratori di microbiologia (818.101.32), ai dirigenti di un laboratorio in cui si eseguono analisi per escludere la presenza di malattie trasmissibili sono richieste le seguenti qualifiche:
Qualifica del dirigente di un laboratorio in cui si eseguono analisi per escludere la presenza di malattie trasmissibili
a) un titolo FAMH idoneo per le analisi specifiche
oppure
b) un titolo attestante la qualifica di medico specialista in ematologia nonché una certificazione delle competenze professionali
oppure
c) una qualifica equivalente
Di seguito sono spiegati il concetto di idoneità o equivalenza come pure la procedura da seguire per attestare le competenze professionali.
a) «Un titolo FAMH idoneo per le analisi specifiche»
Per valutare l’idoneità di un titolo FAMH ci si basa anzitutto sui requisiti posti dall’attuale elenco delle analisi. Per quanto riguarda le analisi di sangue ed espianti per escludere la presenza di batteri e virus, sono prevalentemente richieste competenze in microbiologia. Swissmedic riconosce pertanto le seguenti qualifiche:
b) «Un titolo attestante la qualifica di medico specialista (FMH) in ematologia nonché una certificazione delle competenze professionali»
Le competenze professionali devono essere attestate se il laboratorio sarà gestito da un medico specialista in ematologia. In tal senso, bastano due anni di esperienza professionale comprovata nelle analisi di laboratorio attinenti.
c) «Una qualifica equivalente»
I titolari di diplomi diversi da quello di FAMH o FMH possono presentare una domanda di riconoscimento (equipollenza) del loro diploma al DFI. Questa procedura riguarda soprattutto i titolari di diplomi esteri.
I seguenti uffici federali sono responsabili del riconoscimento (equipollenza):
Equipollenza FAMH:
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio
Sezione Prestazioni mediche
3003 Berna
Equipollenza FMH:
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Sezione Esecuzione professioni sanitarie
Commissione delle professioni mediche (MEBEKO)
3003 Berna
Periodo di transizione
Se attualmente le qualifiche non corrispondono alle esigenze poste, è possibile accordare al laboratorio un periodo di transizione di tre anni a partire dal 1° gennaio 2016 conformemente all’Ordinanza concernente i laboratori di microbiologia. L’autorizzazione è limitata al 31 dicembre 2018. Per rinnovare l’autorizzazione, il laboratorio deve essere in grado di presentare entro tale data un dirigente che soddisfi i requisiti posti.