Emolumenti

Gli emolumenti per l’esame di nuove domande, modifiche e notifiche per sperimentazioni cliniche si basano sulla versione attuale dell’ordinanza sugli emolumenti dell’Istituto per gli agenti terapeutici svizzero (versione del 1° gennaio 2023). Di seguito è riportato il link a questa ordinanza.

I promotori di sperimentazioni cliniche con medicamenti, dispositivi medici e nuove terapie, che non sono finanziati da fondi commerciali di terzi, hanno la possibilità di richiedere una riduzione degli emolumenti. Gli emolumenti per l’evasione delle domande e delle notifiche nell’ambito di tali sperimentazioni sono ridotti dell’80%. Maggiori informazioni e inoltro delle domande: Presentazione delle domande

Costi della procedura

Per gli atti amministrativi che rientrano nella sua attività di sorveglianza, Swissmedic riscuote degli emolumenti, i quali sono calcolati in base agli importi fissi di cui agli allegati 1 e 2 dell’Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti (OEm-Swissmedic; RS 812.214.5) o secondo gli oneri sostenuti (art. 4 cpv. 1 OEm-Swissmedic). Un eventuale onere supplementare viene fatturato conformemente all’articolo 5 dell’OEm-Swissmedic. La persona tenuta al pagamento dell’emolumento è quella che dà luogo all’atto amministrativo (art. 3 cpv.1 OEm-Swissmedic).

Con l’invio si accettano questi emolumenti.

Ultima modifica 25.06.2024

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