Nuova classificazione dei preparati specifici per il singolo paziente come medicamenti non standardizzabili secondo il diritto sugli agenti terapeutici

Questa nuova classificazione sostituisce una precedente interpretazione e classificazione di alcuni preparati a base di siero autologo secondo il diritto sugli agenti terapeutici

08.09.2020

Negli ultimi anni un numero sempre crescente di nuovi principi terapeutici è stato sviluppato con prodotti che, a causa della loro origine o delle loro caratteristiche biologiche, non sono standardizzati come medicamenti prodotti a livello industriale, ma sono piuttosto fabbricati come preparati specifici per il singolo paziente. Spesso anche le sostanze dell’organismo del paziente o dell’animale vengono trasformate in un prodotto e i preparati che ne derivano vengono successivamente utilizzati sulla stessa persona o su un piccolo numero di pazienti. Questi preparati sono sempre stati classificati come medicamenti e sono pertanto soggetti, in linea di principio, all’obbligo d’omologazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 della legge sugli agenti terapeutici (LATer, RS 812.21) a meno che non rientrino nella deroga prevista dall’articolo 9 capoverso 2 LATer. La deroga riguarda tutti i medicamenti preparati secondo una formula, i medicamenti per studi clinici e i medicamenti non standardizzabili.

Con la revisione della legge sugli agenti terapeutici all’inizio del 2019, il legislatore ha esteso la possibilità di classificare i preparati come medicamenti non standardizzabili. Ora è quindi possibile riclassificare, secondo il diritto sugli agenti terapeutici, alcuni preparati specifici per il singolo paziente come medicamenti non standardizzabili ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera e LATer.

Medicamenti non standardizzabili

I preparati specifici per il singolo paziente non sono spesso standardizzabili allo stesso modo dei medicamenti normali, p.es. a causa della loro origine e variabilità biologica. Non sono neppure conformi alle definizioni dei medicamenti preparati secondo una formula anche essendo prodotti su prescrizione proprio per i pazienti. In effetti, a differenza dei preparati secondo una formula, sono generalmente ricavati e/o fabbricati secondo un processo standardizzato. Di solito non sono prodotti in farmacie pubbliche o ospedaliere come nel caso dei preparati secondo una formula.

I preparati o gruppi di preparati attualmente classificati come medicamenti non standardizzabili ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera e LATer sono:

  • emoderivati labili come concentrati eritrocitari, plasma per trasfusione, concentrati piastrinici;
  • collirio da siero autologo;
  • estratti di cellule organiche di origine animale;
  • preparati di microbiomi fecali (di uno o più donatori sani per pazienti predefiniti);
  • plasma ricco di piastrine (PRP);
  • fibrinogeno ricco di piastrine;
  • Orthokin;
  • autovaccini per uso veterinario.

Gli espianti non standardizzabili non sono elencati qui.

Questa nuova classificazione sostituisce una precedente interpretazione e classificazione di alcuni preparati a base di siero autologo secondo il diritto sugli agenti terapeutici (cfr. Swissmedic Journal 4/2012, pag. 334 ss. disponibile in tedesco e francese).

La fabbricazione e la dispensazione di medicamenti non standardizzabili che non figurano né qui né nell’elenco di cui all’allegato 3 dell’ordinanza concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica (OOSM; RS 812.212.23) non sono tuttavia escluse dal controllo delle autorità, ma la fabbricazione di questi medicamenti è soggetta ai requisiti cantonali.

Autorizzazione d’esercizio per la fabbricazione di medicamenti non standardizzabili

Poiché i medicamenti non standardizzabili si distinguono chiaramente dai preparati secondo una formula, per la loro fabbricazione e immissione in commercio occorre un’autorizzazione d’esercizio di Swissmedic. Durante la fabbricazione devono essere rispettati i requisiti GMP secondo l’allegato 1 dell’ordinanza sull’autorizzazione nel settore dei medicamenti (OAMed; RS 812.212.1).

Obbligo d’omologazione per i procedimenti di estrazione e fabbricazione

In base alla revisione della legge sugli agenti terapeutici, Swissmedic designa alcuni medicamenti non standardizzabili che presentano un profilo di sicurezza o efficacia non sufficientemente conosciuto o un maggiore rischio a causa della composizione, del dosaggio o della somministrazione. Per proteggere i pazienti o gli animali è stato introdotto un nuovo obbligo d’omologazione per alcuni medicamenti non standardizzabili. L’allegato 3 OOSM contiene un elenco dei medicamenti il cui processo di estrazione o fabbricazione è soggetto all’obbligo d’omologazione dal 1° luglio 2020. L’elenco è pubblicato da Swissmedic.

Deroghe all’applicabilità delle nuove disposizioni

La legge sugli agenti terapeutici prevede la possibilità di continuare a fabbricare e utilizzare i medicamenti non standardizzabili a determinate condizioni al di fuori delle nuove disposizioni. Nei casi in cui non può essere applicata la nuova regolamentazione, la persona che ha in cura il paziente ha in generale l’obbligo di diligenza atto a garantire a quest’ultimo la sicurezza, la qualità e l’efficacia della terapia.