Al momento della presentazione di una domanda di trasferimento dell’omologazione, il futuro titolare dell’omologazione deve soddisfare i requisiti di omologazione di cui all’art. 10 LATer (autorizzazione, sede sociale/filiale in Svizzera).
1 Requisiti formali
Al momento della presentazione di una domanda di trasferimento dell’omologazione, il futuro titolare dell’omologazione deve soddisfare i requisiti di omologazione di cui all’art. 10 LATer (autorizzazione, sede sociale/filiale in Svizzera).
Non è necessario presentare un nuovo documento, l’obbligo viene trasferito automaticamente.
La domanda deve essere presentata in formato eCTD, a condizione che il medicamento continui ad essere gestito nell’eCTD (il che sarebbe molto apprezzato da Swissmedic). Se il Lifecycle in eCTD non viene messo a disposizione dall’attuale titolare dell’omologazione prima o dopo un trasferimento dell’omologazione, la domanda può essere presentata anche in forma cartacea. Per ulteriori dettagli, consultare la guida complementare Requisiti formali, capitolo 2.1 Formati di presentazione (pagina 9 “Lifecycle dopo il trasferimento dell’omologazione”).
No, per il tipo di domanda Trasferimento dell’omologazione non sono ammesse domande multiple.
È possibile trasferire l’omologazione di un medicamento in co-marketing a un’altra società, a condizione che la società del medicamento di base sia d’accordo.Il titolare dell’omologazione del medicamento di base deve quindi presentare una nuova dichiarazione di consenso.
In questo caso, invece della dichiarazione di consenso, è possibile presentare un estratto pertinente del registro di commercio del successore legale.
2 Questioni regolatorie
In una fase transitoria di massimo 1 anno la nuova etichetta deve essere incollata su quella del vecchio titolare dell’omologazione solo sul confezionamento esterno. Non è necessario apportare ulteriori modifiche alla confezione del medicamento o ad altri elementi.(vedi anche la guida complementare Trasferimento dell’omologazione, capitolo 5.1.3.2).
Dopo il trasferimento dell’omologazione, non è necessario presentare una domanda separata con il modulo 1.8.1 aggiornato. La modifica può essere fatta confluire in una successiva domanda di modifica per la quale questi documenti devono essere presentati.
Secondo il parere di Swissmedic, dopo aver incollato un’etichetta adesiva con il nome e la sede del nuovo titolare dell’omologazione non è necessaria alcuna autorizzazione di fabbricazione. Tuttavia, rientra nella responsabilità del titolare dell’omologazione garantire che l’applicazione di un’etichetta adesiva non comprometta la qualità e la tracciabilità delle partite etichettate.
3 Altre domande
Con il trasferimento dell’ODS «decade» la funzione di «Legal Representative». Per mantenere invariata tale funzione, il futuro titolare deve comunicarlo mediante procura con la domanda di trasferimento dell’ODS. Non sono richieste altre azioni.
Tutte le merci che vengono rilasciate per il mercato dopo il trasferimento devono avere un confezionamento adattato o essere provviste di un’etichetta adesiva sulla vecchia indicazione del titolare. Solo sulla merce già rilasciata per il mercato non deve essere applicata una nuova etichetta adesiva.
Si applicano i requisiti della guida complementare:
Se il vecchio titolare dell’omologazione possiede un’autorizzazione per il commercio all’ingrosso di medicamenti, può continuare a commercializzare le partite approvate per la vendita prima del trasferimento dell’omologazione in ragione del suo status di commerciante all’ingrosso. Se anche il nuovo titolare dell’omologazione dispone di un’autorizzazione per il commercio all’ingrosso, è possibile che nuovo e vecchio titolare dell’autorizzazione si accordino sulla presa in consegna delle partite già rilasciate sul mercato. In tal caso, tuttavia, gli accordi hanno carattere giuridico privato (a meno che non entrino in gioco aspetti rilevanti ai fini delle GDP).
La domanda deve essere presentata al più tardi 3 mesi prima della data richiesta dalla società.
Il trasferimento viene successivamente disposto, a condizione che i documenti siano completi e soddisfino le basi giuridiche alla data richiesta.
Se in via eccezionale viene richiesto un trasferimento anticipato, bisogna tenere conto che il trasferimento può essere disposto non prima di un mese dalla presentazione della domanda di trasferimento dell’omologazione Tale eccezione deve essere motivata in modo circostanziato.
La domanda può essere presentata in qualsiasi momento.
Se la domanda di modifica della denominazione del medicamento viene presentata prima o parallelamente alla domanda di trasferimento, può essere inviata dal precedente titolare dell’omologazione o dal nuovo titolare dell’omologazione con procura corrispondente. La data di presentazione della domanda di modifica della denominazione del medicamento è idealmente 60-70 giorni prima della data di trasferimento. Al momento della presentazione della domanda di trasferimento e della domanda di modifica della denominazione del medicamento, occorre fare riferimento all’altra domanda corrispondente. In questo modo Swissmedic può coordinare le due domande. La domanda di modifica della denominazione del medicamento viene normalmente conclusa il giorno successivo alla data di trasferimento richiesta.
Naturalmente, è anche possibile modificare successivamente la denominazione del medicamento da parte del nuovo titolare dell’omologazione.
Nel promemoria MB Swissmedic Portal – Funzioni standard del portale, capitolo 5.2.13, è descritta la possibilità di presentare un trasferimento dell’omologazione. A tal fine è necessario utilizzare il delivery tipe Application for authorisation transfer. Per maggiori dettagli sulla procedura, consultare il promemoria.
Per le presentazioni in formato cartaceo, Swissmedic non rilascia alcuna conferma di ricezione. La posta raccomandata può essere rintracciata dal mittente tramite la Posta.
La domanda è visibile nel portale (ancora) presso l’attuale titolare dell’omologazione. Il nuovo titolare dell’omologazione vede i suoi (futuri) medicamenti solo ad avvenuta disposizione del trasferimento.
Le scadenze visualizzate sul portale rappresentano valori teorici per la trasmissione dell’omologazione. Non appena la vostra richiesta viene elaborata, la data di chiusura sarà adattata. Se la domanda di trasferimento viene presentata senza rispettare i 3 mesi di preavviso, Swissmedic contatterà il richiedente.
In caso di trasmissione dell’omologazione il numero di omologazione non cambia.
Dopo il trasferimento dell’omologazione, tutta la corrispondenza (comprese le modifiche in corso presentate dall’ex titolare dell’omologazione) viene inviata al nuovo titolare.
Sì, è possibile cambiare il richiedente durante una procedura di prima omologazione in corso.
Si applicano le disposizioni della guida complementare Trasferimento dell’omologazione, a eccezione del fatto che il medicamento non potrà essere ancora distribuito fino all’omologazione e che gli elementi della confezione dovranno essere adattati nella procedura di omologazione vera e propria.
Il periodo di attesa di 5 giorni prima della presentazione della domanda di trasferimento dell’omologazione riguarda le domande presentate dall’attuale titolare dell’omologazione. Dopo la presentazione della domanda di trasferimento dell’omologazione da parte del futuro titolare, l’attuale titolare dell’omologazione può presentare nuovamente domande di modifica fino al momento del trasferimento. A partire dal momento della disposizione del trasferimento, solo il nuovo titolare dell’omologazione può presentare domande.
L’adeguamento della confezione, con l’aggiunta del nuovo logo o del corporate design, deve essere presentato come domanda separata a pagamento (A.100, tipo IB). Spetta al richiedente presentare la domanda in tempo utile in modo da coordinare il momento della conclusione del trasferimento dell’omologazione e quello dell’adeguamento della confezione. Le scadenze specifiche devono essere osservate.
Si prega inoltre di notare che la conclusione della domanda A.100 non è possibile prima della conclusione del trasferimento dell’omologazione.