Gli «studi complementari», menzionati al punto 5.4.2 della Guida complementare sui biosimilari, sono, ad esempio, studi non pivotali sulla farmacodinamica e sulla farmacocinetica e studi complementari clinici/non clinici sull’efficacia e sulla sicurezza. Il loro scopo è quello di supportare gli studi principali o di illustrare in modo più dettagliato alcuni aspetti particolari, ad esempio della farmacodinamica o della farmacocinetica.
Dato che non è più necessario il bridging, ora è possibile. Bisogna però illustrare l’adeguatezza del medicamento di confronto estero in conformità con il punto 5.4.1 della Guida complementare sui biosimilari. Tuttavia, se in Svizzera non è mai stato omologato un medicamento di riferimento corrispondente, non è possibile richiedere l’omologazione come medicamento biosimilare, ma bisogna necessariamente richiedere una nuova omologazione di un medicamento con un nuovo principio attivo (NA NAS).
Sì, a condizione che i principi attivi e quindi i medicamenti abbiano una sufficiente somiglianza (similarity).
Sì, ai sensi della nuova legge sugli agenti terapeutici e delle relative ordinanze dal 2019 le eparine a basso peso molecolare possono essere omologate come medicamenti biosimilari.
1LMWH = Low Molecular Weight Heparins
Sì, dall’inizio del 2019 per i medicamenti biosimilari è possibile applicare l’art. 13 LATer, a condizione che la Commissione europea o la FDA statunitense abbiano omologato il medicamento biosimilare corrispondente e che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla Guida complementare Omologazione ai sensi dell’art. 13 LATer (p. es. documenti non più vecchi di cinque anni, ecc.) (cfr. art. 17 dell’ordinanza sui medicamenti, OM; RS 812.212.21 e i punti 1.1.3 e 4 della Guida complementare sui biosimilari).
Per i medicamenti biosimilari, come nome del preparato è necessario scegliere o un nome di fantasia o il nome del principio attivo (denominazione DCI/INN), associato al nome dell’azienda. Se si sceglie un nome di fantasia, il nome del principio attivo (INN) deve essere riportato sotto il nome commerciale. Nei casi in cui il nome completo (non abbreviato) del principio attivo sia già integrato nel nome del preparato come INN, il principio attivo non deve essere elencato nuovamente.
Nella disposizione di omologazione di un medicamento biosimilare Swissmedic indica che, in conformità con le disposizioni legislative applicabili sugli agenti terapeutici e, in particolare, ai sensi delle disposizioni della OOMed, le parti della documentazione che si riferiscono al medicamento di riferimento devono essere adattate immediatamente in caso di modifiche allo stesso.
Il titolare dell’omologazione del medicamento biosimilare deve quindi tenere traccia soprattutto delle modifiche apportate nelle rubriche rilevanti per la sicurezza dei testi informativi (per l’informazione professionale: controindicazioni, avvertenze e misure precauzionali, interazioni ed effetti indesiderati) del medicamento di riferimento svizzero e, se applicabile al medicamento biosimilare, presentare una corrispondente domanda di modifica dei testi di quest’ultimo (domanda C.I.2). Se il titolare dell’omologazione del medicamento biosimilare decide di non presentare domanda di modifica, questo dovrà fornire per iscritto a Swissmedic le motivazioni di tale scelta immediatamente e spontaneamente (cfr. Guida complementare sui biosimilari, punto 5.7, ultimo paragrafo).
Le informazioni sul medicamento biosimilare non sono una copia esatta di quelle del medicamento di riferimento svizzero. Tuttavia, tutti i passaggi pertinenti nell’informazione sul medicamento biosimilare devono essere identici a quelli del medicamento di riferimento. Dal momento che un medicamento biosimilare non deve avere tutte le indicazioni del medicamento di riferimento, le informazioni professionali contenute nella sezione «Indicazioni/possibilità d’impiego» possono differire, ad esempio, per quanto riguarda le indicazioni elencate.
(modificata a gennaio 2024)
Le domande di omologazione di medicamenti biosimilari non sono soggette all’RMP.
Se sono previsti materiali di formazione o altre misure aggiuntive di minimizzazione del rischio per l’uso sicuro del medicamento secondo l’RMP del medicamento di riferimento, Swissmedic verificherà, nell’ambito della domanda di omologazione del biosimilare, se questi debbano essere implementati anche per il biosimilare. Si presume di norma che le misure necessarie per il medicamento di riferimento siano giudicate necessarie anche per il biosimilare; in questo caso, vengono richiesti anche materiali di formazione o altre misure aggiuntive di minimizzazione del rischio nell’ambito della domanda di omologazione del biosimilare.
Il richiedente può anche chiedere misure aggiuntive di minimizzazione del rischio direttamente insieme alla domanda di omologazione del biosimilare. Dopo la verifica, l’implementazione sarà quindi disposta come requisito da soddisfare.
(modificata a gennaio 2024)
Sì, con la revisione della LAMal a partire dal 1° gennaio 2024 e la modifica dell’articolo 52a è anche consentita la sostituzione dei biosimilari[1] da parte della/del farmacista dispensatrice/tore.
[1] Nell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) del 27 giugno 1995 (stato 1° gennaio 2024, RS 832.102) il termine «medicamento biosimilare» è definito ora all’art. 64a cpv. 5.
Ai medicamenti biosimilari non si applica il regolamento europeo relativo ai medicinali utilizzati in pediatria 1901/2006 (11). Anche in Svizzera, in applicazione dell’art. 5 OM, per il medicamento biosimilare non è richiesto il PIP, perché in questo caso non è presente un nuovo principio attivo.
Per alcuni medicamenti (p. es. medicamenti per uso parenterale) non è richiesta alcuna informazione destinata ai pazienti se Swissmedic fornisce l’autorizzazione (art. 14 cpv. 2 dell’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, OOMed; RS 812.212.22). Nel caso di medicamenti di questo tipo, che non sono utilizzati dai pazienti ma esclusivamente da personale sanitario, è possibile omettere l’informazione destinata ai pazienti. L’informazione professionale vale come foglietto illustrativo.
In generale è necessaria l’informazione destinata ai pazienti e il relativo manoscritto deve essere presentato a Swissmedic al momento della presentazione della domanda. Fanno eccezione i medicamenti per i quali non è necessaria l’informazione destinata ai pazienti (cfr. domanda e risposta 13).
Il titolare dell’omologazione del medicamento biosimilare presenta una domanda di modifica C.I.2 e Swissmedic verifica se i requisiti di omologazione continuano a essere soddisfatti.
No, la data indicata nella rubrica Data di revisione del foglietto illustrativo dell’IP del medicamento biosimilare è indipendente da quella del medicamento di riferimento.
Sì, come per i medicamenti generici, la prassi di Swissmedic prevede che anche per i biosimilari queste modifiche siano presentate entro 90 giorni.
L’omologazione della Commissione Europea a cui si fa riferimento all’art. 17 cpv. 1 lett. b dell’ordinanza sui medicamenti (OM; RS 812.212.21) è un’omologazione nella procedura centralizzata ai sensi del regolamento CE 726/2004, che deve essere applicata nell’UE per i medicamenti biosimilari derivanti da procedimenti biotecnologici. Pochi medicamenti biosimilari, tra cui le eparine a basso peso molecolare (LMWH) ottenute dalla mucosa suina, possono essere omologati a livello nazionale nell’UE (cfr. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/biosimilar-medicines-overview, Biosimilars in the EU – information guide to healthcare professionals).
In Svizzera è possibile chiedere l’omologazione di medicamenti biosimilari LMWH solo ai sensi dell’art. 13 LATer, se la Commissione europea ha concesso l’omologazione nella procedura centralizzata.
Per le nuove omologazioni di medicamenti biosimilari Swissmedic applicherà la voce tariffaria di cui all’allegato 1, sezione I, punto 1.2 (CHF 50 000.-) dell’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti (OEm-Swissmedic; RS 812.214.5). La stessa tariffa (punto 1.2, CHF 50 000.-) si applica anche alle nuove omologazioni di medicamenti biosimilari LMWH (cfr. domanda e risposta n. 4).
Situazione:
- Il preparato contiene un principio attivo derivante da procedimenti biotecnologici (Infliximab), che è stato sviluppato come medicamento biosimilare
- Il medicamento di riferimento è omologato in Svizzera come preparato IV (Remicade)
- Il nuovo prodotto da omologare è disponibile sia per la somministrazione IV che SC
- Per definizione, il preparato IV sarà un medicamento biosimilare di Infliximab
- La forma di somministrazione SC viene utilizzata in una prima fase per una delle indicazioni del preparato IV (attualmente sono disponibili studi solo per questa indicazione); in base allo studio, l’avvio della terapia avviene per via endovenosa, mentre la successiva terapia di mantenimento avviene tramite la forma di somministrazione SC
Domanda:
- Come deve essere presentata la domanda per la forma di somministrazione SC?
- Qual è il medicamento di riferimento?
La domanda per la forma di somministrazione SC non può riferirsi a un medicamento biosimilare, perché un medicamento biosimilare deve avere le stesse posologie raccomandate e gli stessi modi di somministrazione del medicamento di riferimento.
Solo in questo modo è possibile fare riferimento alla documentazione del medicamento di riferimento (cfr. definizione di medicamento biosimilare all’art. 4 cpv. 1 lett. anovies LATer).
Poiché per il medicamento di riferimento è stata omologata solo la forma di somministrazione endovenosa (IV), per il medicamento biosimilare di Infliximab IV non può essere autorizzata un’estensione dell’omologazione per la somministrazione sottocutanea (SC) (2.e «Modifica o aggiunta di una via di somministrazione»).
Per la forma di somministrazione SC deve essere presentata una domanda di nuova omologazione. Non esiste un medicamento di riferimento. Per la forma SC sono richiesti dati sulla qualità, di origine preclinica e clinica, forniti in misura adeguata e per ogni indicazione richiesta (non sono possibili estrapolazioni).
Si consiglia di chiarire eventuali domande specifiche a riguardo in occasione di uno Scientific Advice o di un Presubmission Meeting.
L’EMA e la FDA hanno la più ampia esperienza e/o competenza in materia di omologazioni di medicamenti biosimilari e hanno anche elaborato e pubblicato linee guida corrispondenti che disciplinano in modo chiaro quali requisiti devono essere soddisfatti per presentare tali domande, come riportato nell’art. 17 cpv. 1 lett. b OM.
Sì, è possibile, ma solo per le domande relative a medicamenti biosimilari pervenute presso Swissmedic a partire dall’1.1.2019.
Sì, a meno che non siano state prese decisioni contrastanti in Paesi con controllo dei medicamenti comparabile e Swissmedic non abbia dubbi significativi, è possibile anche ottenere l’omologazione ai sensi dell’art. 13 LATer.
Sì, è possibile farne a meno (cfr. anche domanda e risposta n. 2).
Ai sensi dell’art. 4 cpv. 1 lett. anovies LATer il medicamento biosimilare ha sufficiente similarità con un medicamento di riferimento omologato dall’Istituto e fa riferimento alla documentazione di tale medicamento. L’IP fa parte della documentazione rilevante per l’omologazione. Pertanto, un medicamento biosimilare che deve essere omologato in Svizzera deve fare riferimento all’IP di un medicamento omologato dall’Istituto.
Ultima modifica 12.01.2024