Gli agenti terapeutici comprendono i medicamenti e i dispositivi medici. Conformemente all’articolo 4 della legge sugli agenti terapeutici, i medicamenti sono prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un’azione medica sull’organismo umano o animale o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della diagnosi, della prevenzione o del trattamento di malattie, ferite e handicap; i medicamenti comprendono anche il sangue e gli emoderivati.
I dispositivi medici includono i prodotti, compresi strumenti, apparecchi, apparecchiature, dispositivi medico-diagnostici in vitro, software, impianti, reagenti, materiali e altri oggetti o sostanze, destinati all’uso medico o dichiarati tali e il cui effetto principale non è raggiunto con un medicamento.
In particolare le derrate alimentari e gli integratori alimentari, i cosmetici, i biocidi, i prodotti chimici ecc. devono essere delimitati dagli agenti terapeutici (elenco non esaustivo).
Un comitato interistituzionale, composto da esperte ed esperti di Swissmedic, dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dell’Associazione dei farmacisti cantonali (AFC) e dell’Associazione dei chimici cantonali svizzeri (ACCS), si riunisce periodicamente per discutere questioni di delimitazione e quindi di competenza: