Ai sensi dell’art. 4 della legge sugli agenti terapeutici, i medicamenti – inclusi i medicamenti per uso veterinario – sono prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un’azione medica sull’organismo umano o animale o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della diagnosi, della prevenzione o del trattamento di malattie, ferite o handicap.
Devono essere distinti dai medicamenti per uso veterinario in particolare gli alimenti per animali, i biocidi o i preparati ai sensi del diritto in materia di prodotti chimici, i cosiddetti «prodotti per la cura degli animali» (elenco non esaustivo). Alcuni prodotti si trovano al limite tra due categorie e la loro classificazione avviene sempre caso per caso, tenendo conto di tutte le caratteristiche.
Ulteriori informazioni sulle diverse basi giuridiche delle singole categorie di prodotti e indicazioni sui rispettivi organi competenti sono disponibili più avanti in questa pagina, segnatamente nel promemoria «Prodotti che riguardano gli animali: una panoramica».