Swissmedic armonizza i requisiti per la limitazione delle impurità nitrosamminiche nei medicamenti con quelli dell’ambito europeo nella misura in cui ciò è ragionevole dal punto di vista scientifico e consentito dalle disposizioni del diritto svizzero in materia di agenti terapeutici.
Sviluppi normativi e scientifici relativi alle nitrosammine/Update settembre 2022
14.09.2022
Come già esposto in precedenti pubblicazioni, Swissmedic si impegna per armonizzare i requisiti con quelli dell’ambito europeo. Dal 16.04.2021, data della pubblicazione di Swissmedic sul tema delle nitrosammine, l’EMA ha emanato diversi aggiornamenti del suo documento di domande e risposte. Swissmedic si basa sull’edizione più recente di tale documento, pertanto aggiorna anche i suoi requisiti e recepisce i principali adeguamenti pubblicati dall’EMA.
L’attuazione avviene nel rispetto delle disposizioni vigenti del diritto in materia di agenti terapeutici. Requisiti specifici del sistema sanitario svizzero possono comportare differenze rispetto alla procedura dell’EMA. Tali differenze o i chiarimenti ritenuti necessari da Swissmedic vengono pubblicati nella seguente tabella e continuamente aggiornati.
Sviluppi normativi e scientifici relativi alle nitrosammine
Addendum del 30.01.2024
Con la revisione di varie disposizioni in seguito all’introduzione del Carcinogenic Potency Categorization Approach (CPCA) e dell’Enhanced Ames Test, e alla pubblicazione del documento Q&A sulle impurezze nitrosamminiche in data 30.1.2024, la tabella seguente risulta obsoleta e non sarà più integrata né aggiornata.
Swissmedic continua a fare riferimento ai livelli di assunzione accettabili pubblicati dall’EMA.
Stato al 14.09.2022
Requisiti aggiornati per la gestione di possibili impurezze nitrosamminiche nei medicamenti
Riferimento EMA Q&A |
Procedura SMC |
Pubblicato il |
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Question 2: |
Swissmedic richiede accertamenti approfonditi per i medicamenti già omologati solo se sono presenti fattori di rischio derivanti dalle materie prime utilizzate («ingredients») o dalle condizioni di fabbricazione. |
16.04.2021 |
Question 3: |
Se non è stato identificato alcun rischio, non deve essere inviato alcun formulario «No risk identified template». |
16.04.2021 |
Question 3: |
Al termine della fase 1, non occorre inviare a Swissmedic (a differenza dell’UE) alcuna documentazione, a meno che non siano stati identificati dei rischi. |
16.04.2021 |
Question 3: |
La proroga delle scadenze fino all’01.10.2023, pubblicata dall’EMA, relativamente a «step 3 – presentazione di variations» per «chemical medicines» viene recepita da Swissmedic. Per le «biological medicines», come nell’UE, continua ad applicarsi la scadenza attuale (01.07.2023). |
14.09.2022 |
Question 4: |
In caso di principi attivi vulnerabili, in particolare quelli con gruppo amminico secondario, nel prodotto finito con impurità in tracce di sostanze nitrosilanti, ad esempio da sostanze ausiliarie o materiali di imballaggio, possono formarsi, anche nel corso del tempo, N-nitroso derivati dei principi attivi. Questo deve essere tenuto in considerazione nella valutazione del rischio ed eventualmente accertato con esami analitici. Per i materiali di imballaggio si raccomandano componenti per blister privi di nitrocellulosa. |
14.09.2022 |
Question 9, 10: |
Per i preparati a base di metformina, le condizioni disposte dall’Istituto continueranno ad applicarsi fino a nuovo avviso. |
16.04.2021 |
Question 10: |
Rimandiamo al chiarimento dell’EMA secondo cui il test di retromutazione in vitro sui batteri (test di Ames) fa parte di una valutazione completa basata sulle evidenze e non è sufficiente come criterio unico per l’assegnazione alla classe 5 conformemente a ICH M7. |
14.09.2022 |
Question 10: |
Swissmedic recepisce i livelli di assunzione accettabile definiti all’interno dell’UE (acceptable intake, vedi tabella 1 del documento EMA Q&A) e la procedura di base per la determinazione degli stessi. |
14.09.2022 |
Comunicazione precedente (elementi di base)
Potenziale contaminazione da nitrosammine