Secondo il nuovo articolo 2 capoverso 1 lettera c dellʼordinanza sui trapianti (RS 810.211) per espianti standardizzati si intende i:
1. prodotti costituiti da o contenenti organi, tessuti o cellule di origine umana, laddove questi organi, tessuti o cellule:
- sono stati sottoposti a una manipolazione rilevante oppure
- non sono destinati a svolgere nel ricevente la stessa funzione svolta originariamente nel donatore,
2. prodotti costituiti da o contenenti organi, tessuti o cellule di origine animale.
Secondo lʼarticolo 2 capoverso 1 lettera d dellʼordinanza sui trapianti per manipolazione rilevante si intende:
1. la moltiplicazione di cellule mediante coltura cellulare;
2. la modificazione genetica di cellule,
3. la differenziazione o lʼattivazione di cellule.
Aggiornato l'ultima volta il: 01.05.2016