L’art. 62 OM in combinato disposto con l’art. 63 cpv. 3 OM stabilisce i termini di notifica vigenti. La regola generale è la seguente:
Termini di notifica | |
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Decessi, il ripetersi di eventi | immediatamente dopo la constatazione (una prima notifica può essere effettuata anche verbalmente) entro massimo 15 giorni |
Reazioni trasfusionali gravi, osservazione di eventi gravi, vizi di qualità | il prima possibile, entro massimo 15 giorni |
Tutti le altre notifiche |
il prima possibile, entro massimo 60 giorni |
Per indicazioni più dettagliate, consultare le rispettive schede informative - disponibili sotto Formulari/Classificazione.
Gli eventi devono essere notificati al più presto, anche se i risultati dell’analisi non sono ancora disponibili al momento della notifica. Eventuali dati e risultati aggiuntivi possono essere inoltrati in qualsiasi momento.