Nell’ordinanza 3 sui provvedimenti per combattere il coronavirus (ordinanza 3 COVID-19, RS 818.101.24), il Consiglio federale ha stabilito alcuni provvedimenti atti a garantire l’approvvigionamento di materiale medico essenziale. Ai sensi dell’art. 22 cpv. 3 della suddetta ordinanza, Swissmedic può autorizzare l’importazione di un medicamento per supplire a una temporanea indisponibilità di un medicamento essenzialmente identico omologato in Svizzera.
Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 dell’ordinanza 3 COVID-19, le importazioni effettuate dai farmacisti ospedalieri rientrano tra le proprie responsabilità e non sono contenute nel presente elenco.
La tabella sottostante riporta le autorizzazioni per l’importazione e la distribuzione temporanea concesse da Swissmedic ai sensi dell’ordinanza COVID-19. L’assegnazione della merce e le informazioni sulla disponibilità di ciascun prodotto sono generalmente fornite dal servizio responsabile dell’acquisto di materiale medico importante dell’Ufficio federale della sanità pubblica.