In adempimento alla volontà sociale e politica, nonché al mandato legale (art. 67 OAT), a partire dall’entrata in vigore della legge sugli agenti terapeutici rivista, oltre alle informazioni già esistenti il pubblico riceverà informazioni anche su domande pervenute, decisioni sulle domande, protezione della documentazione, omologazioni temporanee, avvertenze più severe e omologazioni ai sensi dell’art. 14 cpv. 1 lett. a bis-quater LATer.
Inoltre, gli specialisti interessati avranno a disposizione, sotto forma di SwissPAR (Swiss Public Assessment Report), un rapporto pubblico sui risultati della valutazione delle domande di omologazione, sia per quelle accettate sia per quelle respinte.