L’ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed; RS 812.213) e l’ordinanza relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIV; RS 812.219) fissano i requisiti e le responsabilità per gli operatori coinvolti nella catena di fornitura dei dispositivi medici. Nella seguente scheda informativa sono descritti i ruoli del mandatario svizzero, dell’importatore e del distributore, nonché i loro obblighi.
Nel settembre 2024, Swissmedic ha inoltre richiamato l'attenzione di tutti i mandatari svizzeri e importatori registrati presso Swissmedic sulle disposizioni transitorie dei dispositivi secondo il diritto anteriore e ha chiesto loro di verificare i dispositivi a questo proposito. La seguente comunicazione è stata inviata a tutti i mandatari svizzeri e importatori registrati presso Swissmedic.