Registrazione degli operatori economici (CHRN)

Gli operatori economici devono registrarsi presso Swissmedic entro un termine di tre mesi dalla prima immissione in commercio di un dispositivo in Svizzera (ai sensi dell’art. 55 ODmed e dell’art. 48 ODIV).

A partire dal 6 agosto 2024, le domande di registrazione e modifica del CHRN, nonché le notifiche di mandati, si effettuano su swissdamed.

Al momento di inoltrare la domanda di registrazione, deve essere allegata una prova dell’esistenza di una sede in Svizzera (estratto del registro di commercio o attestato di domicilio).

Cosa succede per gli operatori già registrati?

Gli operatori economici che si erano già registrati presso Swissmedic prima della messa a disposizione di swissdamed sono stati informati sui passi successivi tramite la persona di contatto indicata.

Numero di registrazione unico svizzero (CHRN)

Sulla base dell’ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed; RS 812.213) e dell’ordinanza relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIV; RS 812.219), Swissmedic attribuisce, su richiesta dell’operatore economico interessato, un numero di registrazione unico svizzero (CHRN) che consente un’identificazione univoca.

Il CHRN è composto dall’abbreviazione «CHRN», dall’abbreviazione del ruolo richiesto e da una sequenza di otto cifre (esempio: CHRN-MF-23456789), come illustrato nella figura seguente:

CHRN Mind Map

Chi sono i soggetti interessati?

Il CHRN viene attribuito ai fabbricanti, ai mandatari e agli importatori svizzeri, nonché agli assemblatori di sistemi e kit procedurali.

Domande & risposte

Operatori economici svizzeri registrati presso Swissmedic con sede in Svizzera e in Liechtenstein

swissdamed mostra tutti i fabbricanti, importatori e mandatari con sede in Svizzera o in Liechtenstein registrati presso Swissmedic