Notifica per DIV

DIV (dispositivi medico-diagnostici in vitro)

I fabbricanti con sede in Svizzera o nel Liechtenstein sono soggetti all’obbligo di notifica nei confronti di Swissmedic quando immettono in commercio in Svizzera e/o nel Liechtenstein per la prima volta un DIV. La rispettiva base giuridica è fornita dall’art. 90 cpv. 1 dell’ordinanza relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro(ODIV, RS 812.219) in combinato disposto con l’art. 6 dell’ordinanza relativa ai dispositivi medici del 17 ottobre 2001 (vODmed). I moduli di notifica standardizzati devono essere inviati a Swissmedic in copia originale unitamente a eventuali altri documenti.

I DIV delle classi D, C, B e A sterili devono essere notificati singolarmente. Occorre inoltrare la seguente documentazione a Swissmedic:

  • il certificato relativo alle procedure di valutazione della conformità effettuate (certificati CE), e
  • le istruzioni per l’uso e, per i dispositivi per test autodiagnostici e per analisi decentrate, anche il layout dell’imballaggio esterno.

I DIV della classe A (non sterile) possono essere notificati singolarmente o come gruppi di prodotti. A tal fine, a Swissmedic deve essere inoltrato il seguente modulo:

DIV riconfezionati o rietichettati

Ai sensi dell’art. 46 cpv. 4 e dell’art. 47 cpv. 4 ODIV, l’obbligo di notifica si applica a persone (importatori e fabbricanti) con sede in Svizzera o nel Liechtenstein prima dell’immissione in commercio. A tal fine, a Swissmedic deve essere inoltrato il seguente modulo:

Il modello per l’elenco dei dispositivi può essere scaricato qui:

DIV fabbricati e utilizzati in istituzioni sanitarie

Questa disposizione riguarda i DIV fabbricati in un’istituzione sanitaria e utilizzati esclusivamente al suo interno (DIV in-house) ai sensi dell’art. 9 ODIV. I DIV in-house devono essere notificati a Swissmedic ai sensi dell’art. 10 ODIV. L’obbligo di notifica si applica alle istituzioni sanitarie in Svizzera o nel Liechtenstein prima della messa in servizio.

L’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 10 ODIV si applica a (esempi, elenco non esaustivo):

  • procedure di analisi medico-analitiche elaborate internamente ed eseguite con reagenti propri (privi di marcatura CE) (p.es. procedura di analisi PCR per la rilevazione di un determinato analita);
  • procedure di analisi medico-analitiche basate su procedure standard o pubbliche, eseguite con reagenti propri (privi di marcatura CE);
  • procedure di analisi acquisite ma non previste per uso medico (p.es. procedure cosiddette «Research Use Only/RUO»), elaborate o rielaborate dall’istituzione sanitaria per scopi medico-analitici;
  • strumenti DIV fabbricati internamente;
  • software DIV sviluppati internamente.

L’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 10 ODIv non si applica a (esempi, elenco non esaustivo):

  • procedure di analisi con DIV con marcatura CE eseguite seguendo le indicazioni del fabbricante dei DIV;
  • DIV destinati agli studi delle prestazioni;
  • prodotti destinati a usi generici di laboratorio;
  • prodotti destinati esclusivamente alla ricerca.

Il documento MDCG 2023-1 sul sito Internet della Commissione europea (Guidance - MDCG endorsed documents and other guidance [europa.eu]) contiene ulteriori informazioni sui DIV in-house.

A Swissmedic deve essere inviato il seguente modulo (per le istruzioni sulla compilazione consultare le FAQ):

Il modello per l’elenco dei dispositivi può essere scaricato qui:

FAQ sulle notifiche di dispositivi medico-diagnostici in vitro

Nella scheda informativa sono disponibili le risposte alle domande più frequenti in materia di notifiche di dispositivi medico-diagnostici in vitro.