I dispositivi medici immessi in commercio o messi in servizio in Svizzera devono adempiere i requisiti dell’Ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed; RS 812.213) rispettivamente dell’Ordinanza relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIV; RS 812.219).
Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 e 2 ODmed / art. 18 cpv. 1 e 2 ODIV in casi eccezionali è possibile immettere in commercio e utilizzare dispositivi medici non conformi.
Maggiori informazioni si trovano nella scheda informativa: