I medicamenti omeopatici e antroposofici sono classificati come medicamenti complementari e, ai sensi del capitolo 4 dell’OMCF (RS 812.212.24), comprendono i medicamenti con e senza indicazione, i cui principi attivi sono fabbricati secondo i procedimenti di fabbricazione omeopatici, antroposofici e spagirici e che sono destinati all’uso secondo i principi dell’omeopatia, dell’antroposofia, della spagirica o secondo il principio terapeutico biochimico del Dr. Schüssler (terapia di Schüssler/con i sali di Schüssler).
Per i medicamenti con indicazione, le indicazioni terapeutiche sono stabilite e approvate secondo i principi dell’indirizzo terapeutico corrispondente, mentre i medicamenti senza indicazione sono utilizzati per la terapia individuale da specialisti dell’indirizzo terapeutico corrispondente.
Per l’omologazione di medicamenti omeopatici e antroposofici ai sensi del capitolo 4 OMCF possono essere utilizzate diverse procedure a seconda delle disposizioni e dei requisiti da soddisfare: