Dispositivi medici in-house (secondo ODmed)
L’art. 9 ODmed definisce i requisiti per i dispositivi fabbricati e utilizzati in istituzioni sanitarie.
Ai dispositivi fabbricati e utilizzati esclusivamente in istituzioni sanitarie e non fabbricati su scala industriale si applicano i requisiti generali di sicurezza e prestazione pertinenti secondo l’allegato I UE-MDR, ma non gli altri requisiti dell’ODmed, purché siano soddisfatti i presupposti di cui all’art. 5 cpv. 5 –UE-MDR.
L’art. 18 ODmed definisce l’obbligo di notifica per i suddetti dispositivi a Swissmedic prima della messa in servizio. Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito web: Notifica di dispositivi medici.
Maggiori informazioni per operatori sanitari e istituzioni sanitarie sono disponibili nella relativa scheda informativa della Commissione Europea (link).
DIV In-house (secondo ODIV)
Gli DIV in-house comprendono i dispositivi medico-diagnostici in vitro (DIV) e i loro accessori che sono fabbricati nelle istituzioni sanitarie e utilizzati esclusivamente in esse. L’art. 9 ODIV in combinato disposto con l’art. 5 paragrafo 5 UE-IVDR definisce i principali requisiti per i DIV in-house e per le istituzioni sanitarie che li fabbricano e li utilizzano. Agli DIV in-house si applicano i pertinenti requisiti generali di sicurezza e prestazione secondo l’allegato I UE-IVDR, ma non gli altri requisiti dell’ODIV, purché siano soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 5 paragrafo 5 lettere a–i UE-IVDR.
Per una descrizione completa dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, consultare il nostro sito web:Che cos’è un dispositivo medico-diagnostico in vitro ai sensi dell’ODIV? Le istituzioni sanitarie includono, tra l’altro, ospedali e laboratori medici.
Sono considerati in-house IVD per esempio (elenco non esaustivo):
i) procedure di analisi medico-analitiche elaborate internamente, per esempio sulla base di procedure standard o di pubblicazioni scentifiche;
ii) software DIV sviluppati internamente*;
iii) DIV con marcatura CE utilizzati al di fuori della destinazione d'uso del fabbricante;
iv) procedure di analisi medico-analitiche che comprendono dispositivi disponibili in commercio senza marcatura CE (p. es. dispositivi Research Use Only, ossia destinati esclusivamente alla ricerca, chiamati anche RUO);
v) combinazioni di diversi DIV con marcatura CE che, secondo i fabbricanti, non sono destinati all’uso congiunto.
* Maggiori informazioni sul software sono disponibili sul nostro sito web:Software per dispositivi medici.
I seguenti esempi non sono in-house IVD (elenco non esaustivo):
i) procedure di analisi con DIV provvisti di marcatura CE eseguite seguendo le indicazioni del fabbricante dei DIV;
ii) prodotti destinati a usi generici di laboratorio;
iii) prodotti destinati esclusivamente alla ricerca.
Requisiti ai sensi dell’art. 5 par. 5 lett. a-i UE-IVDR
a. i dispositivi non siano trasferiti a un'altra persona giuridica;
Si deve decidere caso per caso se esiste un'istituzione giuridicamente indipendente. In linea di principio, si presume che sia così se l'istituzione è indipendente dal punto di vista giuridico, economico e organizzativo.
b. la fabbricazione e l'utilizzo dei dispositivi avvengano secondo sistemi adeguati di gestione della qualità;
L’istituzione sanitaria deve garantire che, sia gli aspetti della fabbricazione che quelli dell’utilizzo siano gestiti attraverso il sistema di gestione della qualità e stabilire processi funzionali a questo scopo; essa deve inoltre disporre della tracciabilità completa grazie a registrazioni e documentazione appropriate. Il documento MDCG 2023-1 Guidance può servire come orientamento per un’adeguata gestione della qualità.
c. il laboratorio dell'istituzione sanitaria sia conforme alla norma EN ISO 15189 o, se del caso, le disposizioni nazionali, comprese le disposizioni nazionali in materia di accreditamento;
d. l'istituzione sanitaria giustifichi nella sua documentazione il fatto che le esigenze specifiche del gruppo di pazienti destinatario non possono essere soddisfatte o non possono essere soddisfatte con risultati del livello adeguato da un dispositivo equivalente disponibile sul mercato;
La giustificazione può, per esempio, riguardare aspetti tecnici, biologici o clinici (cfr. MDCG 2023-01). Con il termine mercato si intende il mercato svizzero. Con il termine mercato si intende il mercato svizzero.
e. l'istituzione sanitaria fornisca su richiesta alla propria autorità competente informazioni in merito all'uso di tali dispositivi che comprendano una giustificazione della loro fabbricazione, modifica e utilizzo;
f. l'istituzione sanitaria rediga una dichiarazione, che mette a disposizione del pubblico, comprendente
I. il nome e l'indirizzo dell'istituzione sanitaria in cui i dispositivi sono fabbricati
II. le informazioni necessarie per identificare i dispositivi;
III. una dichiarazione che i dispositivi soddisfano i requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui all'allegato I del presente regolamento e, se del caso, informazioni sui requisiti che non sono pienamente soddisfatti, con una giustificazione motivata;
La dichiarazione può essere pubblicata, ad esempio, sul sito web dell’istituzione sanitaria o nel suo catalogo di analisi. Un modello di come potrebbe essere redatta una dichiarazione di questo tipo si trova nella MDCG 2023-1 nell’Allegato A.
g. l'istituzione sanitaria compili una documentazione che consenta di conoscere il sito di fabbricazione, il processo di fabbricazione, i dati di progettazione e di prestazione dei dispositivi, compresa la destinazione d'uso, in maniera sufficientemente dettagliata affinché l'autorità competente possa accertare il rispetto dei requisiti generali di sicurezza e prestazione di cui all'allegato I del presente regolamento;
Questa documentazione è necessaria per i dispositivi di tutte le classi.
h. l'istituzione sanitaria adotti tutte le misure necessarie per garantire che tutti i dispositivi siano fabbricati in conformità della documentazione di cui alla lettera g;
i. l'istituzione sanitaria valuti l'esperienza acquisita mediante l'utilizzazione clinica dei dispositivi e adotti tutte le azioni correttive necessarie.
Il requisito di cui alla lett. a è applicabile dal 26 maggio 2022. I requisiti di cui alle lettere b, c, e, f, g, h e i si applicano a partire dal 26 maggio 2024. Il requisito di cui alla lett. d si applica dal 26 maggio 2028 (art. 83 ODIV).
Il documento MDCG 2023-1 sul sito Internet della Commissione Europea (Guidance - MDCG endorsed documents and other guidance (europa.eu)) contiene maggiori informazioni sui requisiti di cui all’art. 5 par. 5 lett. a-i UE-IVDR.
Informazioni generali
Gli in-house IVD sono considerati come messi in servizio, ma non come immessi in commercio. Essi non devono essere prodotti su scala industriale (nota: ciò significa che il volume di produzione di un in-house IVD non supera il fabbisogno interno calcolato per un determinato periodo di tempo). Non è necessario un certificato rilasciato da un organismo designato. Non occorre assegnare e apporre un UDI. L’informazione sul dispositivo può limitarsi a meno di tre lingue ufficiali o può essere redatta solo in inglese.
Notifica di In-house IVD
Gli in-house IVD devono essere notificati a Swissmedic prima della loro messa in servizio, ai sensi dell’art. 10 ODIV. Maggiori informazioni sono disponibili sul nostro sito web:Notifica per DIV
Altri obblighi delle istituzioni sanitarie
Vigilanza
Chi, in qualità di specialista, accerta un incidente grave nell’utilizzazione di dispositivi deve notificarlo a Swissmedic (art. 59 cpv. 4 ODIV). Per le notifiche di cui all’art. 59 cpv. 4 ODIV gli ospedali istituiscono un sistema interno di notifica nel quadro di un consolidato sistema di gestione della qualità (art. 60 cpv. 1 ODIV). Maggiori informazioni sulla vigilanza sono disponibili sul nostro sito web: Notificare incidenti & FSCA (vigilanza).
Manutenzione
Chi utilizza dispositivi in qualità di specialista provvede all’esecuzione della manutenzione conforme alle prescrizioni nonché ai relativi esami (art. 64 cpv. 1 ODIV).
Cibersicurezza
Le istituzioni sanitarie adottano ogni misura tecnica e organizzativa che sia necessaria, secondo lo stato della tecnica, a garantire la tutela da attacchi e accessi elettronici per i dispositivi con funzionalità di rete (art. 65 cpv. 1 ODIV).
Laboratori di microbiologia
I laboratori che eseguono analisi microbiologiche per individuare o escludere malattie trasmissibili necessitano di un’autorizzazione d’esercizio di Swissmedic ai sensi dell’art. 16 della Legge sulle epidemie (LEp).I laboratori di microbiologia autorizzati vengono ispezionati regolarmente dall’autorità competente per le autorizzazioni Swissmedic sulla base dei requisiti dell’Ordinanza concernente i laboratori di microbiologia e dei suoi allegati. Ulteriori informazioni sui requisiti dell'Ordinanza sui laboratori microbiologici sono disponibili sul nostro sito web: Spiegazioni